Chiusura delle Srl, è possibile anche senza il notaio

In un periodo di crisi, come quello che stiamo vivendo, non sono poche le società che si trovano nella condizione di dover chiudere, in particolare le S.r.l., che rappresentano la stragrande maggioranza del nostro tessuto economico.
Per sciogliere una società a responsabilità limitata è obbligatorio – come per una qualsiasi società di capitali – aprire il procedimento di liquidazione, anche se mancano attività e passività da liquidare.
Lo scioglimento della società a responsabilità limitata è disciplinato dagli artt. 2484-2496 del codice civile, che la Riforma del diritto societario ha reso comuni a tutte le società di capitali, superando così la tecnica del richiamo come avveniva con la previgente disciplina (artt.2464 per le S.a.p.a. e 2497 per le S.r.l.).
A quanti colleghi sarà capitato nella propria vita professionale di dover chiudere una società e di ricorrere al notaio per metterla in liquidazione. E quanti, anche dopo la riforma del diritto societario che si proponeva di semplificare tale procedura, in un clima di incertezze interpretative sono ricorsi comunque al notaio, pur di non avere problemi nel rapporto con le camere di commercio.
Oggi, a nove anni dalla riforma, è possibile affermare che una procedura semplificata si è consolidata ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell’atto pubblico notarile.
L’art. 2487 c.c., relativamente alla nomina dei liquidatori, prevede che, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, l’assemblea, convocata ad hoc dagli amministratori, dovrà provvedere al riguardo, in contestualità della causa di scioglimento, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto.
La nomina dei liquidatori e la procedura della liquidazione – che compete ai soci - è definita in maniera puntuale dal primo comma del citato art. 2487 c.c., per il quale tale funzione può essere espletata ex ante, mediante disposizioni espresse nello stesso atto costitutivo o Statuto, oppure ex post dall’assemblea, sia in sede di accertamento della causa di scioglimento verificatasi, che nella riunione convocata dagli amministratori, dopo averla accertata. Mentre nulla è detto circa la forma della determinazione e il metodo di assunzione della delibera in parola. Da qui, il principio che la forma dell’atto pubblico notarile per la deliberazione di nomina dei liquidatori non è necessaria perché non prevista.
La procedura semplificata assunta dalle Camere di Commercio prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.
Tale procedura è limitata però alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge – ex art. 2484 n. da 1 a 5 – o dallo Statuto; in questo modo la previsione normativa o statutaria produce ipso iure uno scioglimento automatico, che non comporta modifica dello statuto e quindi non necessita dell’autentica notarile al verbale di nomina dei liquidatori.
Fa eccezione la deliberazione di scioglimento volontario e anticipato del contratto sociale rispetto alla scadenza, che rappresenta il caso tipico in cui viene a modificarsi lo Statuto sociale e per il quale l’art. 2480 c.c. richiama espressamente l’intervento del notaio e la procedura dell’art. 2436 c.c..
Il commercialista può quindi, senza l’ausilio del notaio, mettere in liquidazione una società a responsabilità limitata e – una volta terminata l’attività di liquidazione – procedere alla sua chiusura dal Registro Imprese passando attraverso tre fasi:
1) accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma, con verbale dell’organo amministrativo con una delle cause e convocazione dell’assemblea dei soci;
2) deliberazione dell’assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i;
3) approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.
Fonte: il denaro.it postato in professioni e sanità

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