Comunicazione beni: reddito diverso. Comunicazione beni d’impresa ai soci solo se c’è reddito diverso

L’invio della comunicazione dei beni d’impresa ai soci/familiari è dovuto solo per i casi in cui si genera un reddito diverso in capo al socio, dunque in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso.
Se, dunque, il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società non deve procedere ad alcuna comunicazione.
Nessun obbligo di comunicazione dei beni ai soci, dunque, se non ci sono differenze fra il corrispettivo annuo relativo all'utilizzo e il valore di mercato del diritto d'uso; così è stato chiarito dal Provv. delle Entrate 94902/2013 del 2 agosto 2013.
Affinché sorga l'obbligo di comunicazione si deve concretizzare un reddito diverso, da assoggettare a tassazione sull'utilizzatore.
Il valore normale del diritto d’uso – Con la Circolare 36/E/2012, l’Agenzia ha precisato che l'individuazione del valore normale del diritto d'uso delle autovetture va determinato sulla base delcriterio forfetario previsto dall'articolo 51, comma 4, del Tuir (fringe benefit). Nel caso di utilizzo di altre tipologie di beni l'individuazione del valore normale di riferimento è invece meno agevole in quanto sarà necessario rifarsi ai criteri generali (articolo 9 del Tuir) con tutte le complicazioni del caso.
Il reddito diverso rileva per competenza - Se la società provvede al riaddebito nei confronti dell'utilizzatore del corrispettivo d'uso del bene, emettendo fattura, non si avrà reddito imponibile in capo al socio se l'importo addebitato è uguale o superiore al valore normale del diritto di godimento; viceversa sarà tassata la differenza.
Un dubbio sorge sul concetto di “corrispettivo pattuito o pagato”. La regolazione finanziaria della fattura entro la fine del periodo d'imposta ha o meno rilevanza al fine della generazione del reddito diverso in capo al socio?
Il momento dell'effettivo pagamento deve considerarsi irrilevante, atteso che la Circolare 24/E/2012 al paragrafo 3, precisa che l'eventuale reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo al socio “è pari alla differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato”. Il reddito diverso in questione, a differenza delle altre tipologie previste dall'art. 67 del Tuir, (che rilevano in base al principio di cassa), si considera conseguito per competenza, cioè alla data di maturazione.
Quindi, se nella pratica la società ha emesso nei confronti dell'utilizzatore la fattura per l'uso del bene a dicembre 2012, per un importo almeno pari al valore del normale, e quest'ultimo la salda solo a gennaio 2013, nessun obbligo di comunicazione dei beni (in scadenza al 12.12.2013) incombe sui soggetti interessati, così come nessun obbligo dichiarativo (compilazione rigo RL 10 in Unico PF), anche se il rigo BG09 del modello richiede l'indicazione del “corrispettivo versato”.
Stessa teoria va applicata nel caso in cui la rilevazione venga contabilizzata tra le fatture da emettere e la posizione venga poi regolarizzata finanziariamente nell'anno successivo.
Casi di immobili d’impresa concessi in uso
L'immobile al socio amministratore – La società Santa Srl è partecipata da due soci Tizio e Caio, che sono anche amministratori e detiene un immobile del tipo A/2, concesso in uso a titolo gratuito a uno dei due soci a partire dal 1° gennaio 2010. L'utilizzo viene certificato da un contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate. Il valore normale dell'utilizzo è di 10.800 euro (secondo stime ufficiali Omi). Si ipotizza che la società abbia sostenuto nel 2012 spese relative all'immobile per 2.200 euro. Il benefit sarà pari a 3.400 euro (calcolato sulla base di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, lettera c) del Tuir) e viene tassato annualmente in busta paga del socio amministratore.
Non è necessaria alcuna comunicazione per il bene concesso, in quanto rientra tra i casi di esenzione previsti dal Provv. n.2013/94902 (punto 3.1.) del 2 agosto 2013 e non si genera alcun un reddito diverso in capo al socio utilizzatore, per il quale invece si applica l'articolo 51 del Tuir (circolare 24/E/2012). La società considera indeducibile l'intero importo delle spese riferibili all'immobile (2.200 euro).
L'immobile al familiare del socio - La società Santa Srl ha due soci che detengono rispettivamente il 70% e il 30% del capitale e detiene un appartamento, che viene concesso in comodato gratuito dal 1° gennaio 2012 alla figlia del socio di maggioranza. L'utilizzo è certificato da un contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate. Si ipotizza che il valore normale del diritto dell'utilizzo ammonta a 9.600 euro (valori OMI). La società dovrà in questo caso comunicare il bene concesso in uso. Nel rigo BG02 del modello di comunicazione andrà segnalato l'utilizzo esclusivo (barrando la casella nel primo campo), mentre nel rigo BG03 andranno indicati gli estremi di concessione: data inizio (secondo campo) e data fine (terzo campo) e andrà barrata la casella “comodato” nel quarto campo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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