Comunicazione finanziamenti soci: invio al 12 dicembre?

Anche imprese individuali e società di persone in semplificata sono tenuti all’invio della comunicazione relativa ai finanziamenti ricevuti dai familiari
Scadenza Termine Proroga
La comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni ai soci (Provv. 94904 del 2 agosto 2013), attesa l’autonomia che l’amministrazione vuole dare ai due obblighi. 
Molte le semplificazioni apportate dall’Amministrazione nel recente provvedimento. 
Nella prima comunicazione, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013, andranno comunicati gli apporti e i finanziamenti ricevuti dalle società nel 2012, mentre quelli ricevuti in anni precedenti non vanno comunicati. 
I dati da comunicare sono esclusivamente le somme versate da soci persone fisiche alla società e non viceversa e solo se superiori ai 3.600 euro. 
Le società in semplificata - Anche le imprese individuali e le società di persone, in contabilità semplificata, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013 tutti i "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai familiari dell'imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro. 
Questi dati dovranno essere ricostruiti extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale. 
Tali società rischiano maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto non gestiscono un conto "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti a titolo di mutuo. 
Il soggetto tenuto alla comunicazione - Mentre nel modello dei beni in uso ai soci l'onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente, che dall'effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso. 
Non sono obbligati ad inviare la comunicazione i soci o i familiari dell'imprenditore, che effettuano i versamenti, ma l'obbligo ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente). 
Sono sempre esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.
A oggi, tuttavia, non è chiaro come compilare il campo “qualifica” del modello, dove sono previsti unicamente le tipologie di concedente/utilizzatore che sono state create per l'utilizzo dei beni, ma mal si conciliano con i finanziamenti e gli apporti. 
Nemmeno i minimi vengono esclusi dall’adempimento - Il provvedimento n.94904 del 2 agosto 2013 obbliga alla comunicazione tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, senza nessuna esclusione per chi non è in contabilità ordinaria. 
Si tratta degli imprenditori individuali nel regime dei minimi, dei c.d. ex minimi (regime contabile agevolato), o delle nuove iniziative imprenditoriali (art.13 L.388/2000) ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata. 
Non sono esonerate dalla nuova comunicazione neanche le associazioni che hanno optato per il regime della Legge 398/1991. 
In tutti questi casi, diventa difficile ricostruire senza una contabilità ordinaria obbligatoria le informazioni relative alla movimentazione finanziaria dell'impresa; dunque, si dovrà procedere ad analizzare tutto il flusso di denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche o dai familiari del titolare. 
Non vanno inviati i versamenti che il titolare ha fatto alla ditta individuale, ma solo quelli dei suoi familiari. 
Non è ancora chiaro se vadano monitorate anche le restituzioni degli apporti.
Come procedere operativamente – Dunque, si dovranno raccogliere tutti gli estratti conti del 2012, selezionando i versamenti effettuati a titolo di "finanziamenti" o di "capitalizzazioni". 
Per le ditte individuali dovranno essere analizzati anche i conti personali del titolare, per selezionare gli eventuali versamenti da parte dei suoi familiari. 
I soci delle società e i familiari dei titolari delle ditte individuali, in semplificata dovranno, poi, verificare se quando hanno effettuato pagamenti di debiti aziendali in contanti, hanno utilizzato denaro personale, in quanto anche tali movimentazioni vanno comunicate. 
Vige una presunzione alla base: tutte le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46, comma 1, Tuir). 
Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (articolo 45, comma 2, Tuir), cioè al 2,5% e si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta (articolo 45, comma 2, Tuir). Nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento fatto alla società, questo si presume dato a mutuo fruttifero e i relativi interessi, se pagati a soci persone fisiche non imprenditori, si considerano percepiti dal socio annualmente, con l'obbligo di assoggettarli a ritenuta d'acconto del 20% e di dichiararli in Unico PF. 
Allo scopo di vincere tale presunzione di fruttuosità, è consigliabile far risultare che il prestito è infruttifero, da un documento avente data certa anteriore o contestuale al versamento dello stesso.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti