Costi: riconoscimenti e competenza

Ammissione nella fase di accertamento senza presentazione dell’integrativa
Premessa – La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2012, n. 31/E, ha precisato che il diritto del contribuente a chiedere il riconoscimento del costo nell'esercizio di competenza e la relativa compensazione può essere fatta valere già nell'ambito del procedimento dell'accertamento con adesione, ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997, senza dover quindi presentare una nuova e successiva istanza di rimborso o una dichiarazione integrativa a favore. 
Principio di competenza - La corretta imputazione dei costi è condizionata al principio di competenza, le cui regole sono riportate nell'art. 109 comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Dette regole superano anche quelle civilistiche, laddove un componente reddituale, ancorché possieda i requisiti della competenza previsti dalla norma codicistica, ma non quelli stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, non sarà deducibile e/o tassabile fin tanto che non si saranno verificati tali requisiti. 
Riliquidazione dell’ufficio - La richiamata norma non contiene, peraltro, nel suo ambito una disposizione per la quale l'Ufficio debba procedere autonomamente alla riliquidazione in presenza di costi o ricavi che incidono su più periodi d'imposta. Tale obbligo è invece previsto dal successivo art. 110, comma 8 del D.P.R. n. 917/1986, in ipotesi di rettifica delle valutazioni da parte dell'Ufficio; si pensi, ad esempio, al caso di rideterminazione del valore delle rimanenze di un esercizio laddove scatta l'obbligo per l'Ufficio di procedere alla rettifica, a favore del contribuente, nell'esercizio successivo. 
Riconoscimento del diritto al rimborso - Ora tale vuoto è stato colmato dalla Circolare n. 31/E/2012 che, dopo aver richiamato il precedente documento di prassi in materia (C.M. n. 23/E/2010) e il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sent. 8 luglio 2009, n. 16023), ha precisato che il diritto del contribuente a chiedere il riconoscimento del costo nell'esercizio di competenza e la relativa compensazione può essere fatto valere già nell'ambito del procedimento dell'accertamento con adesione, ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997, senza dover, quindi, presentare una nuova e successiva istanza di rimborso o una dichiarazione integrativa a favore. 
Il diritto - Come chiarito dalla richiamata C.M. n. 23/E/2010, tale diritto sorge alla data in cui la sentenza che ha convalidato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato, ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria. 
Termine per la richiesta di rimborso - La medesima Circolare n. 23/E/2010 ha già stabilito che la maggiore imposta versata per effetto dell'errata imputazione a periodo di componenti negativi di reddito, in ipotesi di sentenza passata in giudicato oppure dalla data in cui diviene definitiva la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, può essere chiesta a rimborso entro il termine perentorio di due anni decorrenti dai predetti momenti, ex art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, senza che ciò comporti il venir meno o la riduzione delle sanzioni originariamente irrogate per effetto del disconoscimento del componente negativo non di competenza né dei relativi interessi.

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