DDL Legge di Stabilità: ripristinata l’Iva agevolata per le cooperative sociali

Torna l’aliquota Iva del 4% sui servizi socio-sanitario-assistenziali
La bozza di DDL relativo alla Legge di Stabilità sembrerebbe “abolire” le modifiche introdotte dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013) relative, tra l’altro, all’aliquota Iva applicabile dalle cooperative sociali sui servizi sociali, sanitari e assistenziali. In particolare, i commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 modificano la disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
La Legge di stabilità per il 2013 - La legge di stabilità per il 2013, all’art. 1, co. 488 e 489, aveva sensibilmente riformato le aliquote Iva per le cooperative, prevedendo: 
- al co. 488 la soppressione del n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, che prevedeva l'applicazione dell'Iva del 4% sulle prestazioni sociali, sanitari e assistenziali, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni in genere, a favore di persone in situazioni di svantaggio sociale; sempre la medesima disposizione alla lettera b) prevedeva “alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: 127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”. In sostanza, con la lettera b) del co. 488 prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 10% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, ma solo quando rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni; 
- il co. 489, art. 1, L. 228/2012 citava altresì “489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi”. Con la citata disposizione venivano soppressi, in sostanza, la normativa che consentiva alle cooperative sociali di scegliere se applicare l'aliquota del 4% oppure il trattamento di esenzione. 
La decorrenza delle norme – In base alle disposizioni del co. 490, art. 1, L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), “le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”. 
Sul tema, la C.M. 12/E/2013 chiariva che “fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente (31.12.2013), continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi - espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime”. 
La proposta di modifica - Nelle bozze del DDL Legge di Stabilità 2014 che circolano in questi giorni sembrerebbe che il Legislatore faccia un passo indietro e preveda l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% per le cooperative sociali e loro consorzi sui servizi sociali, sanitari e assistenziali prevedendo, altresì, per gli stessi soggetti di scegliere facoltativamente il regime di esenzione dall'imposta
Autore: Redazione Fiscal Focus

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