RW, sanzioni ridotte anche per il passato

Indicazioni da confermare in circolare - I contenuti del nuovo modello restano da precisare
Favor rei ad ampio raggio per il quadro RW: sanzioni ridotte anche per il passato e nessuna sanzione per gli obblighi soppressi. Se l'atto è stato già emanato e non è definitivo, gli uffici lo sgraveranno in autotutela anche senza richiesta del contribuente. Sono le prime, ma puntuali, indicazioni operative sulle sanzioni legate al monitoraggio fiscale. Vengono dall'agenzia delle Entrate, con la direttiva del 10 ottobre, in attesa di una circolare in materia.
La legge 97/2013 ha modificato varie disposizioni sul monitoraggio fiscale, in particolare sugli obblighi dichiarativi del quadro RW. In in conseguenza della richiesta della Commissione europea, sono state abrogate le sezioni I e III del quadro RW.
Nella sezione I erano indicati i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria per importi superiori a 10.000 euro.
La sezione III accoglieva invece i trasferimenti da, verso e sull'estero, relativi agli investimenti all'estero, oppure le attività estere di natura finanziaria sempre complessivamente superiori a 10.000 euro nel periodo di imposta di riferimento.
In tale contesto va segnalato che gli effettivi contenuti del nuovo modello RW saranno illustrati in un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
È stata inoltre prevista la riduzione delle sanzioni per omessa o irregolare indicazione degli investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria per i quali il contribuente forniva indicazioni nella sezione II del quadro RW: la nuova sanzione varia dal 3% al 15% degli importi non dichiarati (dal 6% al 30% nel caso di attività detenute in Paesi cosiddetti black list) a fronte della precedente compresa tra il 10% ed il 50%. È stata poi eliminata la sanzione accessoria della confisca in caso di violazione dell'obbligo di comunicare investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
La direttiva dell'agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sul nuovo regime sanzionatorio con riferimento in particolare agli atti notificati dopo l'entrata in vigore a far tempo dal 4 settembre 2013 delle novità di cui si è detto o che a tale data erano già stati notificati,
Viene così chiarito che, in base al principio di legalità contenuto nell'articolo 3 del Dlgs 472/1997:
nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile;
se la legge vigente al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi successive stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica quella più favorevole al trasgressore.
In caso di atto già divenuto definitivo, consegue, secondo la direttiva, un differente trattamento a seconda che:
- la violazione non sia più punibile in base alla legge posteriore;
- la legge posteriore sanzioni una violazione in modo più favorevole al contribuente.
Nella prima ipotesi è previsto che il debito residuo si estingua, pur non ammettendo la ripetizione di quanto pagato, mentre, nella seconda, la definitività dell'atto con cui è stata irrogata la sanzione, impedisce l'applicazione della nuova penalità più favorevole al contribuente
Ne consegue che gli uffici:
- se devono ancora irrogare le sanzioni, applicheranno il nuovo regime (sanzione minore nell'ipotesi di violazione che, in base alle nuove previsioni, risulta ancora perseguibile, ovvero nessuna sanzione nel caso di adempienti soppressi);
- se, invece, hanno già notificato l'atto al contribuente e l'atto non è ancora definitivo, procederanno in via di autotutela alla rideterminazione delle sanzioni in base alla nuova norma e quindi secondo il principio del favor rei.
Infine, per gli atti definitivi nei quali sono stati sanzionati comportamenti non più obbligatori gli uffici, su istanza di autotutela del contribuente, procederanno allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per la parte non ancora versata, ponendo attenzione – secondo la direttiva – a limitare tali interventi solo nelle ipotesi in cui effettivamente le nuove norme non prevedono più l'obbligo di monitoraggio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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