Beni in godimento ai soci

Esclusi gli usi diretti dell'imprenditore
Comunicazione light e limitata al 2012 per i dati inerenti i beni d'impresa concessi in godimento ai soci (e ai loro familiari) e nessuna informazione, invece, per gli utilizzi diretti da parte dell'imprenditore individuale. Così, con il provvedimento 94902/2013 del 2 agosto scorso, l'agenzia delle Entrate alleggerisce l'obbligo di comunicare al Fisco i dati dei beni concessi ai soci.
In particolare, il paragrafo 3 del provvedimento si occupa dei casi di esclusione oggettiva dalla comunicazione annuale.
Si tratta dei beni aziendali concessi agli amministratori, di quelli dati in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo (se questi beni costituiscono fringe benefit, soggetto a tassazione in base agli articoli 51 e 54 del Tuir in capo agli utilizzatori) e dei beni utilizzati dall'imprenditore individuale.
Quello dei beni concessi in godimento agli amministratori di società di capitali e di persone (si pensi alle auto date in uso promiscuo) è certamente il caso più frequente nella pratica.
In queste ipotesi, secondo il Tuir, il reddito percepito è assimilato a quello di lavoro dipendente, salvo che non rientri nell'oggetto dell'arte e della professione del soggetto (circolare 26/E/2012). Di conseguenza, l'imponibile in natura che ne scaturisce è assimilato a quello di lavoro dipendente e non è un reddito diverso.
Il provvedimento del 2 agosto, al paragrafo 3, esclude dal l'obbligo di comunicazione «i beni concessi in godimento agli amministratori» senza condizionare l'esimente al fatto che gli stessi amministratori (che, ovviamente, devono essere soci o familiari dei soci) abbiano tassato il differenziale tra corrispettivo annuo del godimento del bene e valore annuo di mercato del diritto di godimento come reddito di lavoro dipendente o autonomo.
Questo presupposto per l'esimente dall'obbligo di comunicazione della tassazione del benefit è invece previsto per i beni d'impresa concessi in godimento a soci (non amministratori) dipendenti o lavoratori autonomi.
La decisione delle Entrate di escludere dalla comunicazione telematica i beni concessi in uso agli amministratori tout court è probabilmente legata al fatto che in questi casi le regole del Tuir già prevedono un sistema di temperamento nella deduzione dei costi (articolo 164) e nella tassazione del reddito (articoli 51 e 54), che permette di evitare il monitoraggio necessario, invece, per i soci o i familiari.
Per quanto riguarda la posizione dell'imprenditore individuale, il provvedimento del 2 agosto dispone l'esclusione dal l'obbligo di comunicazione telematica dell'utilizzo privato diretto del titolare dei beni inerenti l'impresa. Può, però, creare criticità l'interpretazione secondo cui anche l'imprenditore individuale dovrebbe preoccuparsi di tassare il reddito diverso se si verifica il caso previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del Tuir, cioè quando c'è una differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni. In questi casi, infatti, potrebbe fare da discrimine l'inerenza o no dei costi.
Resta infine confermato che l'obbligo della comunicazione telematica non sussiste quando i beni concessi in godimento ai soci siano di valore non superiore a tremila euro (al netto dell'Iva) e siano diversi da autovetture, veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili.
Fonte: Il sole 24 ore 26/8/2013 autore Lorenzo Pegorin

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