Finanziamenti dei soci. Le informazioni da parte delle società. Le somme restituite non vanno dichiarate

La comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti per il 2012 bussa alla porta. 
L'individuazione dei soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione è agevole per quanto riguarda i beni utilizzati privatamente, in quanto la scelta è già stata effettuata nella dichiarazione dei redditi appena presentata avendo i contribuenti interessati dichiarato il reddito nel quadro RL. Invece per i finanziamenti dei soci, nella cui circostanza è opportuno ricordare che la comunicazione deve essere effettuata soltanto dalla società, vi sono alcune questioni da risolvere, oltre a quelle già segnalate sul Sole 24 Ore di ieri.
Il provvedimento 2 agosto 2013 prevede in allegato un modello che però è identico a quello dei beni, per cui si ritiene che in presenza sia di beni concessi in uso ai soci, sia di finanziamenti ricevuti la società potrà utilizzare la medesima comunicazione. Lo stesso provvedimento prevede poi anche l'obbligo di comunicare i dati relativi ai soci familiari dell'imprenditore che hanno effettuato finanziamenti e capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. Nessuna comunicazione, invece, dovrà essere presentata nel caso di passaggio di denaro da parte dello stesso imprenditore dalla sfera "privata" a quella "d'impresa". 
Poi c'e il limite di esonero di 3.600 euro che assomiglia tanto a quello previsto per i beni (più Iva del 20%), ma che non c'entra nulla, che dovrebbe valere per ogni tipologia di apporti alla società. Il limite è annuo, dice il decreto, e va riscontrato autonomamente sia per i finanziamenti, sia per le capitalizzazioni. I dati sui versamenti effettuati negli anni precedenti al 2012 non vengono più richiesti e questa è certamente una grossa semplificazione sul piano pratico.
Il modello richiede l'indicazione di due dati distinti per i finanziamenti e le capitalizzazioni. Si ritiene che i finanziamenti siano le somme che la società contabilizza nei debiti a prescindere dal fatto che essi siano fruttiferi o infruttiferi; invece le capitalizzazioni sono le somme che vengono indicate nelle voci del patrimonio netto e che quindi si considerano effettuate a fondo perduto. Il fatto che il modello richieda l'indicazione del "valore" in relazione alle capitalizzazioni o agli apporti lascia intendere che in linea teorica anche il valore dei conferimenti effettuati in natura debba essere monitorato (salvo il caso in cui sia transitato da un atto registrato). Il passaggio dei finanziamenti effettuati dal 2012 in apporti non dovrebbe più essere monitorato in quanto la spesa è già stata oggetto di comunicazione per il versamento originario. Anche per i finanziamenti soci ante 2012 successivamente convertiti in apporti non dovrebbe scattare alcun obbligo di comunicazione. Sono esclusi dalla comunicazione i versamenti che risultano da un atto notaio registrato per aumenti di capitali o ricostituzione del capitale per perdite.
Nel modello non sono previste le movimentazioni in restituzione. Quindi vanno comunicati soltanto i versamenti e non anche le restituzioni. L'obbligo di comunicazione dovrebbe però sussistere anche se il finanziamento eseguito nell'esercizio è restituito nello stesso anno.
In caso di omissione o incompletezza della comunicazione si applicherà la sanzione minima (258 euro) prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del Dlgs 471/97 (si veda l'articolo qui sopra).
Fonte: Il sole 24 ore autori Gian Paolo Ranocchi Gian Paolo Tosoni

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