Finanziamenti. Per i versamenti dei soci-amministratori anticipazioni senza comunicazione

Con l'avvicinarsi del termine per l'invio della prima comunicazione telematica dei dati su finanziamenti e capitalizzazioni dei soci, si fa sempre più impellente la necessità di circoscrivere i casi nei quali l'obbligo si presenta.
La finalità delle informazioni richieste che è quello della valutazione della capacità contributiva del socio correlata alla "spesa" sostenuta per effetto del versamento effettuato – e che è descritta dal comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento 94904/2013 – lascia intendere che oggetto di monitoraggio dovranno essere le operazioni che possono avere una rilevanza ai fini del redditometro. In questo senso, quindi, sono sensibili gli apporti effettuati privatamente con esclusione, ad esempio, di eventuali versamenti della stessa persona fisica se operati in regime d'impresa e di forme di "finanziamento" societario cui non è correlato un esborso finanziario come, ad esempio, la rinuncia (temporanea o definitiva) al prelevamento degli utili da parte degli stessi soci. In questo contesto, peraltro, non è chiaro che tipo di rilevanza possano avere gli apporti in natura effettuati dai soci visto che il modello ne richiede l'indicazione in termini di valore.Un problema molto sentito nella pratica è quello che attiene alle anticipazioni effettuate personalmente dai soci-amministratori a favore della società nel corso dell'esercizio del mandato sociale. Capita infatti che nelle società di ridotte dimensioni gli amministratori che sono anche soci anticipino di tasca propria le spese sociali, provvedendo poi all'incasso del rimborso. In quest'ambito è indubbio che costoro finanziano, per quanto transitoriamente, la società, ma si pone il ragionevole dubbio se, laddove si superi la soglia limite di 3.600 euro annui, si renda necessario procedere o meno alla comunicazione. È però da ritenere che l'obbligo dell'invio telematico riguardi solo i casi in cui i soci abbiano effettuato un finanziamento in senso proprio del termine che, come precisato dalle Entrate nella circolare 19/E/2009, si realizza in presenza della «messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione». In pratica, quindi, per individuare un finanziamento rileva la causa del rapporto che deve essere, appunto, finanziaria. Per questa via si arriva ad affermare che in linea di principio nei casi descritti non scatti alcun obbligo di comunicazione telematica trattandosi di mere anticipazioni, tanto più che poi esse sono rimborsate in tempi rapidi.
Un'altra questione frequente riguarda i casi in cui i versamenti (finanziamenti o capitalizzazioni) siano effettuati da società fiduciarie iscritte a libro soci. In questi casi la regola generale prevede la "trasparenza" fiscale dell'intestazione fiduciaria, di modo che laddove il fiduciante fosse una persona fisica la società che ha ricevuto il finanziamento dovrebbe provvedere alla comunicazione telematica. Dato che l'obbligo di invio della comunicazione oggi ricade solo sull'impresa (società) che ha ricevuto il versamento e non anche in via solidale in capo ai soci (come invece è per l'utilizzo privato dei beni d'impresa) in questi casi è presumibile che sarà cura dell'amministratore della società richiedere alla fiduciaria socia la qualificazione del versamento e cioè se esso sia riferibile o meno a un soggetto rilevante ai fini della comunicazione telematica e, se sì, le relative generalità. In questo modo verrebbe però a essere travolta la riservatezza che caratterizza il mandato fiduciario, di modo che è assai probabile che in questi casi la società fiduciaria non comunicherà l'informazione richiesta alla società richiedente. Una soluzione che è stata proposta al problema (Assofiduciaria) consiste nell'indicare sul modello di comunicazione telematica il riferimento alla società fiduciaria quale socio che ha effettuato il finanziamento, così che eventuali richieste di chiarimenti da parte delle Entrate saranno trattate da queste direttamente con la fiduciaria.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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