Finanziamenti soci con sanzione

Penalità da 258 a 2.065 euro per le irregolarità negli invii all'amministrazione
Lo "sdoppiamento" dei provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate, con i quali sono state previste due specifiche comunicazioni (anche se il modello è lo stesso) per i beni dell'impresa utilizzati dai soci e per i finanziamenti effettuati da questi ultimi, determina anche un diverso trattamento sanzionatorio delle due comunicazioni.
Occorre partire dal fatto che la norma che ha stabilito l'obbligo di comunicazione dei beni dell'impresa utilizzati dai soci e dai familiari (comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2 del decreto legge 138/2011) prevede che, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, si applica la penalità del 30% calcolata sull'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare in seguito all'utilizzo dei beni dell'impresa.
La norma prevede poi l'applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 471/1997, sempre nell'ipotesi dell'omessa o irregolare comunicazione, se la società che concede in godimento i beni ai soci non deduce i relativi componenti negativi di reddito e se il socio dichiara un reddito diverso pari almeno al valore normale del diritto di godimento. Va notato che la sanzione da 258 a 2.065 euro è quella stabilita per l'obbligo di ogni comunicazione prevista dalla legge tributaria non assolta o assolta irregolarmente dal contribuente, in seguito a richiesta degli organi dell'amministrazione finanziaria.
È evidente che il trattamento sanzionatorio sopra delineato non può riguardare i finanziamenti soci e le capitalizzazioni, che venivano richiesti dalla precedente comunicazione prevista dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011. Va notato che non poteva trovare applicazione nemmeno la sanzione "residuale" da 258 a 2.065 euro per ogni comunicazione non inviata o inviata irregolarmente, visto che la norma (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl 138/2011) prevede tale penalità nel caso in cui il socio dichiari un reddito diverso e/o la società non deduca i componenti negativi relativi ai beni dati ai in uso ai soci. Situazioni, queste, in alcun modo riferibili ai finanziamenti soci e alle forme di capitalizzazione. Di conseguenza, la conclusione era che, con il precedente modello, finanziamenti e capitalizzazioni non comunicate o comunicate irregolarmente non risultavano sanzionate.
Ora, invece, il provvedimento n. 94904 del direttore dell'agenzia delle Entrate - con il quale viene stabilito l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni - non viene più fatto derivare dalla previsione del Dl 138/2011, ma dall'articolo 7, comma 12 del Dpr 605/1973. Questa norma prevede la possibilità di richiedere anche alle imprese dati in possesso di quest'ultime, ai fini dei controlli sui contribuenti.
A riprova di quanto sopra, va rilevato che solo per il nuovo provvedimento 92902, relativo ai beni utilizzati dai soci, viene stabilito che sostituisce quello precedente del 16 novembre 2011, mentre il provvedimento 94404 sui finanziamenti non prevede questa indicazione.
Con la conseguenza che l'omesso o l'irregolare invio della comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni risulta ora esplicitamente sanzionato da 258 a 2.065 euro, sulla base dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 471/1997, visto che quest'ultima norma dispone l'irrogazione di tale penalità per ogni comunicazione prevista dalla legislazione tributaria che il contribuente omette o invia con dati irregolari.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

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