I chiarimenti delle Entrate. Dopo le indicazioni che sono arrivate con la circolare n. 31/E sulle correzioni agli errori

L'integrativa «batte» il rimborso
La dichiarazione a favore diventa strumento più efficace dell'istanza di restituzione
I chiarimenti dati con la circolare n. 31/E/2013 sulle dichiarazioni integrative in seguito ad errori contabili potrebbero mettere "in soffitta", in molti casi, le istanze di rimborso. È questo un aspetto che va necessariamente colto dal continuo "stiracchiamento" interpretativo sulla vicenda delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente.
Nell'ordinamento si hanno due norme: una (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998), che stabilisce la possibilità di rettificare la dichiarazione nei medesimi termini in cui l'amministrazione finanziaria può eseguire l'azione di accertamento. 
Questa norma non distingue tra ipotesi a favore o a sfavore del contribuente: viene fatto soltanto il riferimento alle sanzioni, il che però non vuol dire nulla, nel senso che il riferimento alle penalità può certamente riguardare il caso della dichiarazione a sfavore, ma non di quella a favore. Peraltro, la norma stabilisce la possibilità di integrazione «salva l'applicazione delle sanzioni».
L'altra norma (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998) prevede la possibilità di presentare la dichiarazione a favore del contribuente entro il termine della dichiarazione successiva, con la possibilità che il credito che ne emerge possa essere compensato. Il distinguo è proprio questo: presentando la dichiarazione a favore entro l'anno successivo il contribuente può utilizzare in compensazione il credito (e, ovviamente, non ha sanzioni), mentre presentandola successivamente ed entro i termini dell'accertamento la compensazione non sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo dopo la circolare 31/E) possibile.
In tutto questo va ricordato che la Corte di cassazione a Sezioni Unite nel 2002 (sentenza 15063) ha stabilito che un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione anche nelle ipotesi di favore per il contribuente darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, quindi, non compatibile con il principio costituzionale di capacità contributiva. 
Questo orientamento è stato recepito dalla circolare dell'agenzia delle Entrate n. 46/E del 2009, con la quale è stata ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nei termini per l'accertamento al fine di fare valere la deduzione delle spese "black list" non indicate nella dichiarazione originaria.
Successivamente, però, l'agenzia delle Entrate ha abbandonato questa (corretta) strada: ad esempio, con la risoluzione n. 132/E del 2010 è stata affermata la possibilità della rettifica a favore soltanto entro l'anno successivo, mentre è stato precisato che successivamente si può solo presentare istanza di rimborso.
Ora però interviene la circolare n. 31/E, con la quale si afferma, tra le altre cose, che una spesa non imputata correttamente nel periodo di competenza può essere "recuperata", anche oltre l'anno successivo, attraverso la dichiarazione integrativa. 
Nella circolare si giustifica il tutto con il divieto di doppia imposizione e con il principio di capacità contributiva. Sicuramente il riferimento corretto è solo quest'ultimo perché è da ritenere che mai nessuno si sia sognato di dedurre, ad esempio, nel 2012 una spesa che ora "emerge" e che risulta di competenza del 2009. Nel documento dell'amministrazione viene adottata la soluzione per cui, in un caso come quello prospettato, il contribuente può riliquidare autonomamente la dichiarazione relativa al 2009 – ed eventualmente anche quelle successive – imputandovi il componente negativo che avrebbe dovuto essere indicato in origine. La spesa non può essere dedotta nel 2012. 
Dalla dichiarazione relativa al 2009 deriverà un'eccedenza d'imposta versata (se era stato dichiarato un risultato positivo) che dovrà essere riportata nella dichiarazione integrativa a favore di Unico 2012 (periodo d'imposta 2011), in base all'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998. 
Ora, quella individuata, è una soluzione senz'altro più che favorevole per il contribuente. Soluzione che "oltrepassa" il dato normativo ma che, a questo punto, deve essere ritenuta di portata generale. 
In questo modo saranno in tanti (ad esempio, anche per recuperare degli oneri deducibili da quadro RP non dedotti in Unico 2010) che reputeranno di presentare la dichiarazione integrativa a favore – come indicato dalla circolare – per superare l'incertezza dell'istanza di rimborso, la quale molte volte si "infrange" nel silenzio rifiuto e nella successiva incertezza del contenzioso tributario.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto

Commenti