I DUBBI SULLO SPESOMETRO

Scadenza 12 novembre 2013 - Per i contribuenti Iva mensili. Il termine per inviare i dati 2012 dello spesometro
Scadenza 21 novembre 2013 - Per i trimestrali. La scadenza per chi effettua le liquidazioni trimestrali
OPERAZIONI DA NON COMUNICARE PERCHÉ GIÀ NOTE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Le istruzioni al nuovo modello, con due soli esempi, citano la norma (articolo 7, Dpr 605/73), che però ha numerosi provvedimenti attuativi di settore. La risposta alle FAQ del 22 dicembre 2011 individuava telefonia, elettricità, utenze idriche, contratti di locazione e compravendita (immobiliare). Va confermata questa esenzione oggettiva dagli elenchi, con l'esemplificazione esaustiva della tipologia di queste operazioni
FATTURE OGGETTIVAMENTE DETRAIBILI IN MODO PARZIALE
Queste fatture vanno indicate nella loro espressione totale o solo per la parte detraibile? I programmi dei registri acquisti per lo più memorizzano solo la quota ammessa in detrazione, e quindi occorrerebbe procedere a rielaborazioni per recuperare gli importi totali della fattura
FATTURE DI IMPORTO INFERIORE A 300 EURO
Non risulta sia mai stato chiarito se questa espressione numerica riguarda l'imponibile oppure il totale della fattura, che potrebbe anche avere addebiti fuori campo Iva
OPERAZIONI CON I PRIVATI SINO A 3.600 EURO
La norma (articolo 21 del Dl 78/2010, nel testo ora vigente) sulla comunicazione degli acquisti fatti dai privati parla di 3.600 euro per operazione, cioè per ciascun acquisto o prestazione. Stando ai modelli, in particolare al quadro DF (che richiede l'indicazione della data per ciascuna "operazione"), si può arrivare alla conclusione che l'acquisto fatto da un privato per 5.000 euro, pagati a titolo di acconto per 2.500 euro e poi altrettante a titolo di saldo (ovviamente senza che ci sia un frazionamento artificioso) va considerato come due distinte operazioni. Che, essendo entrambe sotto soglia, non farà figurare l'acquisto nell'elenco. Ciò anche in considerazione della necessaria correlazione con l'analogo obbligo per gli operatori finanziari, che devono comunicare gli acquisti effettuati con Bancomat, carte di credito o prepagate solo se ciascun pagamento è di almeno 3.600 euro
NOTE DI VARIAZIONE
La quasi totalità delle note di variazione ha segno opposto a quello dell'operazione cui si riferisce (nota credito del fornitore o nota debito del cliente). La possibilità di indicare il segno meno sembra prevista (anche se non è indicata in modo esplicito nella struttura del record) solo nei quadri NR e NE, dedicati a questi documenti, se l'elenco viene presentato in forma analitica. Analoga possibilità non è prevista in FA, in forma aggregata, dove nelle operazioni attive il codice 10 parla di note a debito della controparte e in quelle passive - codice 15 - la descrizione è quella di note a credito per la controparte. Si chiede la conferma di questa modalità di compilazione per le note di accredito, proposta da Assosoftware:
-per le operazioni attive, indicare la nota di variazione al codice 15 (nella sezione di quelle passive)
-per gli acquisti al codice 10 (nella sezione delle operazioni attive)
OPERAZIONI NON RILEVANTI TERRITORIALMENTE NEL 2012
L'obbligo di fatturazione delle operazioni non rilevanti territorialmente è stato esteso dal 1° gennaio 2013 (articolo 21, comma 6-bis, legge Iva). L'elenco che deve essere ora presentato riguarda il 2012. Assosoftware ritiene pertanto che, non essendovi un documento Iva nell'anno relativo a questa comunicazione, l'elenco completo si farà solo dal 2013
SOGGETTI NON RESIDENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Le istruzioni al Quadro FN (operazioni attive con non residenti) prevedono che, se la società estera non ha personalità giuridica, vanno indicati gli estremi anagrafici del rappresentante persona fisica. Come si può sapere se una società estera ha personalità giuridica, nozione che dipende dal diritto civile di ciascuno Stato? E infatti l'articolo 73,comma 1, lettera d) del Tuir le considera tutte soggetti Ires. Si chiede pertanto che per le società estere sia sempre sufficiente indicare i dati anagrafici del soggetto collettivo

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