Il costo «allineato» evita l'obbligo

Niente obbligo di comunicazione dei beni ai soci se non ci sono differenze fra il corrispettivo annuo relativo all'utilizzo e il valore di mercato del diritto d'uso. È un altro chiarimento che emerge dal provvedimento delle Entrate 94902/2013 del 2 agosto scorso. 
Poiché sorga l'obbligo di comunicazione si deve concretizzare un reddito da assoggettare a tassazione sull'utilizzatore; viceversa, se l'utilizzo del bene aziendale è avvenuto a valori di mercato, non scatta alcun adempimento obbligatorio. 
Per esigenze di semplificazione, la circolare 36/E/2012 ha precisato che l'identificazione del valore normale del diritto d'uso delle autovetture deve essere determinato sulla base del criterio forfettario previsto dall'articolo 51, comma 4, del Tuir (fringe benefit). Nel caso di utilizzo di altre tipologie di beni l'individuazione del valore normale di riferimento è invece meno agevole in quanto sarà necessario rifarsi ai criteri generali (articolo 9 del Tuir) con tutte le complicazioni del caso.
Qualora la società provveda al riaddebito nei confronti dell'utilizzatore del corrispettivo d'uso del bene, emettendo fattura, non si avrà reddito imponibile in capo al socio se l'importo addebitato è uguale o superiore al valore normale del diritto di godimento; viceversa sarà tassata la differenza. 
Si pone, poi, la questione se la regolazione finanziaria della fattura entro la fine del periodo d'imposta possa assumere rilevanza o meno ai fini della qualifica del reddito in capo al socio. Al riguardo si ritiene, però, che il momento dell'effettivo pagamento sia irrilevante. A tal proposito, la circolare 24/E/2012 (paragrafo 3) sottolinea che l'eventuale reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo al socio «è pari alla differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato». Il documento di prassi ricorda che, specularmente, il reddito diverso in questione, a differenza delle altre tipologie previste dall'articolo 67 del Tuir, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione (competenza). Pertanto se la società ha emesso nei confronti dell'utilizzatore, per un importo almeno pari al valore del normale, la fattura per l'uso del bene a dicembre 2012 e quest'ultimo l'abbia pagata a gennaio 2013, si ritiene che nessun obbligo di comunicazione e dichiarativo incomba sui soggetti interessati, anche se il rigo BG09 del modello richiede l'indicazione del «corrispettivo versato». 
Lo stesso principio dovrebbe valere anche laddove la rilevazione economica sia avvenuta in via transitoria come fattura da emettere laddove la posizione venga poi regolarizzata nell'anno successivo. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

Commenti