Lavori in casa. Le regole da seguire nel caso di acquisto di stufe a pellet e di generatori di calore ad alimentazione vegetale

Doppio vantaggio per le caldaie.
All'agevolazione del 65% si aggiunge l'Iva con le regole sui beni significativi 
La spesa sostenuta per l'acquisto di una stufa a pellet rientra nell'ambito delle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, che permettono una detrazione pari al 65% del costo dell'intervento. 
Dopodiché, se non ci saranno proroghe, dal 1° gennaio 2014 anche questa tipologia di interventi rientrerà tra quelli presenti nell'articolo 16-bis del Tuir, che prevedono una detrazione dell'Irpef del 36% per il recupero del patrimonio edilizio. Fanno eccezione gli impianti al servizio di edifici condominiali, per i quali il 65% si potrà applicare alle spese sostenute entro il 30 giugno 2014. 
Il caso dell'acquisto della stufa a pellets è uno di quelli che si sono presentati nell'ambito del Forum tematico abbinato al Focus «I lavori in casa», pubblicato mercoledì scorso con Il Sole 24 Ore.
Tra gli interventi finalizzati al raggiungimento del risparmio energetico dell'unità immobiliare rientrano infatti i «generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%», Dm 15 febbraio 1992. Il rispetto dei requisiti deve essere attestato dalla casa produttrice.
Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2008 lo Sviluppo Economico ha fatto chiarezza circa la possibilità di ottenere l'agevolazione fiscale in oggetto in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, quali ad esempio impianti dotati di stufe e caminetti a legna o pellet. Quindi un impianto a biomassa (legna o pellet) rientra nei possibili interventi per una riqualificazione energetica ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni in esame. Occorre tenere presente che tali prodotti (caminetti e stufe a legna o pellet) devono avere tuttavia un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea 303-5.
Peraltro, anche prima della scadenza del 65%, l'acquisto di una stufa a pellet può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, pari al 36% della spesa sostenuta e – sino al 31 dicembre 2013 – al 50%, nel caso in cui non siano raggiunti i requisiti di rendimento previsti dalla normativa per il risparmio energetico. Tale agevolazione spetta quando il contribuente effettua opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su una unità immobiliare residenziale (qualsiasi sia la categoria catastale di appartenenza). In tali casi, anche le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di una stufa a pellet per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere dell'Iva agevolata e del beneficio fiscale.
Dal punto di vista dell'Iva la stufa a pellet è considerata un «bene finito di valore significativo» a cui si può applicare - su parte dell'importo totale - l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Ad esempio, se per l'acquisto di una caldaia in caso di manutenzione straordinaria – con fornitura e posa in opera – il costo è di 4mila euro, di cui 3mila per la caldaia e 1.000 per la manodopera, l'Iva si delinea come segue: Iva al 10% su 2mila euro (cioè sul valore della manodopera e su una parte di valore del bene pari all'importo della manodopera) e al 22% su altri 2mila euro.
Se invece, l'acquisto della caldaia è effettuato direttamente, senza l'intermediazione di un installatore, l'aliquota Iva agevolata si applica esclusivamente in presenza di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c), d) oppure f), articolo 3, del Dpr 380/2001.
Fonte: Il sole 24 ore autore autore Gianni Marchetti Sonia Scagnolari

Commenti