Le risposte ai quesiti dei lettori. Estensione possibile solo con annotazione sulla fattura.

La detrazione premia chi spende
Vietato il cumulo sullo stesso intervento
Nel caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su un unico immobile è possibile cumulare il bonus ristrutturazioni edilizie 50% e il bonus risparmio energetico 65%?
R La cumulabilità è esclusa per la stessa fattura o per lo stesso intervento. Nell'ambito di una ristrutturazione complessa (ad esempio rifacimento del bagno, tramezzature interne, sostituzione delle finestre e porte, ecc) è possibile scegliere quale opera far concorrere al 50% e quale al 65%, in relazione ai requisiti previsti.
Obbligo di dettaglio per la fattura a saldo
Per abitazioni private tutte le fatture dell'impresa costruttrice devono essere dettagliate sui lavori svolti o è sufficiente dettagliare l'ultima (e le altre nominarle come acconti), oppure non c'è bisogno di dettagliare niente e basta fare riferimento alla licenza edilizia?
R Le fatture, se riferite ad acconti, possono contenere una descrizione generica, ma è necessario che la fattura a saldo specifichi tutte le opere eseguite con il dettaglio dei costi riferiti ad ogni singolo intervento. Si ritiene, comunque, che sarebbe opportuno specificare anche nelle fatture emesse in acconto il dettagli dei lavori svolti, e ciò a garanzia del committente.
La porta blindata ha il bonus del 50%
L'installazione di una porta blindata dà diritto alla detrazione del 50%? Ed è considerata ristrutturazione edilizia valida per la detrazione del 50% nell'acquisto di mobilia?
R Sì. La sostituzione della porta blindata fruisce della detrazione del 50% sia in quanto intervento di manutenzione straordinaria, sia in quanto intervento idoneo a prevenire atti illeciti. L'esecuzione dell'intervento consente poi l'accesso alla detrazione per l'acquisto dei mobili.
Per la spesa condivisa una nota sulla fattura
Ho ristrutturato un immobile cointestato a mia sorella e a me al 50% ed entrambe intendiamo usufruire delle detrazioni fiscali. Abbiamo acquistato dei mobili, effettuato il bonifico con i due nominativi e ora l'azienda ci comunica che non è possibile emettere una fattura cointestata in quanto non consentito, ma deve intestarla ad un solo nominativo. È corretta la loro argomentazione? Se proprio non si può ovviare, con il bonifico già effettuato a nome di due nominativi e la fattura intestata ad uno solo, come avverrà la detrazione fiscale?
R La detrazione compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Per poter usufruire della detrazione è sufficiente che il soggetto non intestatario della fattura annoti sulla stessa di avere sostenuto parte della spesa stessa. In questo caso la detrazione si estende anche al soggetto non intestatario della fattura in quanto la spesa viene comprovata dal bonifico bancario.
Fonte: il sole 24 ore autore Stefano Perego e Marco Zandonà

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