Legge di stabilità. L'impatto delle modifiche in arrivo Società in liquidazione, perdite su crediti agevolate

La modifica che il Ddl di stabilità 2014 apporterà all'articolo 101, comma 5 del Tuir in materia di perdite su crediti è destinata ad influenzare anche la disciplina fiscale delle società in liquidazione. Sempre in materia di perdite su crediti, dopo la circolare 26/13 è possibile fare il punto sulle diverse modalità di deduzione del costo e di recupero dell'Iva a fronte di debitore sottoposto a procedure concorsuali. Questi sono alcuni temi che vanno affrontati in materia di fiscalità delle perdite su crediti.
L'articolo 6 del Ddl di stabilità 2014 integra l'articolo 101 comma 5 del Tuir, con la previsione secondo cui gli elementi certi e precisi, necessari per dedurre le perdite su crediti, sono sempre presenti quando il credito è azzerato dal bilancio in applicazione dei principi contabili. Oltre alle ipotesi già segnalate sul Sole 24 Ore del 22 ottobre 2013, vi è anche il caso della società che inizia la fase di liquidazione. In questa ipotesi il liquidatore verifica le poste del bilancio applicando a ciascuna il criterio valutativo del valore di realizzo. In questo ambito il Documento Oic 5 (paragrafo 4.3.1) afferma che tra le attività che vanno eliminate vi sono i crediti giudicati inesigibili dal liquidatore. Si tratta di una ipotesi in cui il giudizio di inesigibilità del liquidatore diviene l'elemento che giustifica lo storno dal bilancio del credito. Bisognerebbe, in ogni caso, risolvere il problema della mancata imputazione a conto economico ( posto che lo storno avviene interessando direttamente il conto di patrimonio netto "rettifiche da liquidazione"), ma questo aspetto non può essere considerato un ostacolo poiché se così fosse nessuna minusvalenza sarebbe deducibile, anche se effettivamente realizzata, data la preventiva svalutazione che il liquidatore avrà eseguito imputandola direttamente al conto rettifiche da liquidazione. Allo storno eseguito dal liquidatore non è mai stata riconosciuta nel passato rilevanza fiscale, tranne che fosse dimostrata l'insolvenza del debitore tramite elementi certi e precisi. Ora se il Ddl di stabilità verrà approvato confermando il dato di cui al citato articolo 6, gli elementi certi e precisi non dovrebbero essere necessari, in quanto sostituiti dall'avvenuto azzeramento del credito eseguito in conformità a corretti principi contabili.
Quando il debitore è sottoposto a procedura concorsuale, la deducibilità della perdita sul credito non è condizionata alla dimostrazione di elementi certi e precisi. La circolare 26/13, inoltre afferma che la scelta del periodo in cui operare la deduzione (e il quantum della medesima) dipendono da autonome valutazione del debitore in ossequio al principio di competenza. Quindi ai fini delle imposte sul reddito il creditore potrà dedurre la perdita verso il debitore sottoposto a procedura concorsuale a partire dalla data di enunciazione della procedura, oppure in un momento successivo, dimostrando però il motivo che lo induce a rinviare la deduzione. La quota di Iva insita nel credito può essere recuperata attivando la procedura di emissione della nota di variazione che l'articolo 26 comma 2 del Dpr 633/72 condiziona all'esito infruttuoso della procedura concorsuale. Sul punto sorgono alcuni dubbi in relazione all'ipotesi di concordato preventivo. In tal caso la nota di variazione per l'importo del credito falcidiato (che comprende l'Iva la quale quindi va scorporata dal totale) può essere emessa dal momento in cui si ha il decreto di omologa della procedura, mentre ai fini delle imposte sul reddito la deduzione del costo potrà avvenire a partire dal decreto di ammissione alla procedura stessa. La circolare 77/2000, aggiunge però che occorre considerare se il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato. Questo passaggio potrebbe essere interpretato nel senso che per recuperare l'Iva occorre attendere l'avvenuto pagamento della percentuale di credito stabilita, e, ove ciò non avvenisse, e il concordato si trasformasse in fallimento, bisognerebbe attendere l'approvazione del piano di riparto per emettere la nota di variazione per l'intera Iva non incassata. Tuttavia anche un'altra lettura potrebbe essere proposta. Si dovrebbe considerare che per la parte di debito falcidiato si verifica comunque l'effetto infruttuoso della procedura concorsuale alla data del decreto di omologa, per cui a prescindere dal comportamento del debitore concordatario dovrebbe essere possibile emettere la nota di variazione per recuperare, parzialmente, l'Iva. Se poi il debitore non eseguisse gli adempimenti assunti, il concordato si trasformerebbe in fallimento e la conseguenza sarebbe che per recuperare la (sola) restante quota di Iva compresa nel credito residuo si dovrebbe attendere l'approvazione del piano di riparto.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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