L'invio di Unico guarda ai tempi supplementari

Chance fino al 30 dicembre per chi salta la scadenza di oggi
Oggi è l'ultimo giorno per l'invio di Unico 2013. La scadenza ordinaria vale per la trasmissione telematica delle dichiarazioni per tutti i contribuenti, esclusi quelli che si trovano in situazioni particolari: ad esempio, quelli coinvolti in operazioni straordinarie o che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Ma in caso di omissioni o ritardi non tutto è perduto. Infatti i contribuenti possono, sia pur entro termini rigorosi, regolarizzare la propria posizione.
La trasmissione tardiva
Le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria (quindi entro il prossimo 30 dicembre, in quanto il 29 cade di domenica), per quanto tardive, sono considerate valide a tutti gli effetti (articolo 2, comma 7, Dpr 322/98). Oltre tale data, invece, la dichiarazione si considera irrimediabilmente omessa ma, se viene presentata, costituisce titolo valido per riscuotere l'imposta dovuta in base agli imponibili indicati. In caso di presentazione tardiva, la regolarizzazione delle violazioni commesse ha un costo contenuto: la sanzione è ridotta a un decimo del minimo. In pratica, si possono presentare due situazioni.
In caso di assenza di imposte dovute, il ravvedimento comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo di 258 euro). In caso di dichiarazione unificata, la sanzione deve essere pagata per ciascun tipo di dichiarazione compresa nel modello Unico tardivamente trasmesso (si veda la circolare 54 del 19 giugno 2002, paragrafo 17.1).
Se invece sono dovute imposte, oltre a sanare la tardiva presentazione, occorre anche regolarizzare i versamenti eventualmente non effettuati. Per questi ultimi la sanzione ridotta è pari al 3,75% (un ottavo della sanzione del 30%), per i versamenti effettuati oltre 30 giorni dal termine di scadenza.
Da un punto di vista operativo, il versamento della sanzione legata alla presentazione della dichiarazione tardiva va effettuato usando il modello F24 codice tributo «8911», indicando come periodo di riferimento l'anno nel quale la violazione è stata commessa.
La dichiarazione omessa
La scadenza del prossimo 30 dicembre, quindi, va monitorata con particolare attenzione se non si vuole incorrere in sanzioni decisamente più pesanti. Nel caso di omessa dichiarazione (redditi, Irap, Iva e sostituti d'imposta), infatti, l'articolo 1 del decreto legislativo 471/97 prevede una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute. Se non vi sono imposte dovute, si applica la sanzione residuale variabile da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.032 euro, che può essere aumentata fino al doppio nei confronti di coloro che sono obbligati a tenere scritture contabili. Se la dichiarazione è stata omessa, non è più possibile regolarizzare la posizione tramite il ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/97.
Gli studi di settore
Chi non ha presentato il modello studi di settore senza indicare una delle cause di esclusione o di inapplicabilità previste dalla legge, si vedrà notificare, inserito nella ricevuta di avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione, un invito a presentare il modello omesso (si veda il provvedimento 40550/2013). È bene fare attenzione a questo invito. Dallo scorso anno, infatti, le sanzioni dirette e indirette irrogabili a chi non presenta il modello studi, pur essendo obbligato a farlo, o lo inoltra con dati infedeli, sono pesanti: si rischia non solo una sanzione amministrativa maggiorata, ma anche l'accertamento induttivo puro previsto dall'articolo 39, comma 2, del Dpr 600/73. Ma se il modello studi di settore omesso viene presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (30 settembre 2014), è possibile sanare la violazione versando, in luogo della sanzione maggiorata, la sanzione minima (258 euro) ridotta a un ottavo. La legge 97/2013 ha inoltre rivisto al ribasso il sistema sanzionatorio legato alla mancata o tardiva presentazione del modello RW disponendo, tra l'altro, che se viene presentato entro 90 dalla scadenza, si applica solo la sanzione fissa.
Le sanzioni agli intermediari
L'articolo 7-bis del Dlgs 241/97 prevede una sanzione da 516 euro a 5.164 euro per il professionista che trasmette il modello in ritardo. Questa penalità si aggiunge alle sanzioni a carico del contribuente. Se l'impegno alla trasmissione è stato assunto entro il 30 settembre 2013, l'inoltro si considera tardivo se effettuato oltre il termine di presentazione della dichiarazione. Se, invece, lo stesso impegno viene conferito dopo tale data, l'invio si considera intempestivo se il modello viene trasmesso oltre un mese dopo il conferimento dell'incarico.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi
Gli esempi
Le conseguenze per chi non rispetta la scadenza di oggi
UNICO TARDIVO
01|LA PRESENTAZIONE
Un contribuente non ha presentato il modello Unico 2013, composto dalla sola dichiarazione 
dei redditi, ma ha versato nei termini le imposte dovute. L'intermediario rilascia il 20 ottobre 2013 l'impegno a trasmettere il modello: deve quindi provvedere all'invio entro un mese
02|LE SANZIONI
Per regolarizzare la violazione, il contribuente deve versare la sanzione ridotta contestualmente all'invio della dichiarazione tardiva. Dato che non ci sono imposte dovute, la sanzione è pari a un decimo 
della sanzione minima residuale di 258 euro, ovvero 25 euro. Ecco come si compila il modello F24
DICHIARAZIONE INFEDELE
01|L'ERRORE
Un contribuente presenta il 30 settembre 2013 il modello Unico Pf 2013 che chiude con un saldo a debito Irpef di 2.640 euro, regolarmente versato il 17 giugno 2013. Dopo l'invio della dichiarazione il contribuente si accorge di non aver inserito redditi di lavoro occasionale (quadro RL); l'errore determina una maggiore imposta Irpef a saldo per 1.328 euro (per semplicità di esposizione, non si considerano le addizionali)
02|UNICO INTEGRATIVO
La violazione è sanabile inviando una dichiarazione integrativa contenente il reddito non dichiarato.
Nel frontespizio del modello Unico 2013 occorre barrare la casella «Dichiarazione integrativa»
Inoltre, il contribuente deve indicare nella sezione «Firma della dichiarazione» con il codice 1 i quadri compilati nel modello Unico originario che non sono variati ed evidenziando con il codice 2 
quelli assenti nella dichiarazione originaria oppure presenti, ma compilati in modo differente 
(in questo caso il quadro RL e i quadri riepilogativi RN e RV)
03|L'IMPOSTA E LE SANZIONI
La sanzione per la dimenticanza è compresa tra il 100 e il 200% della maggiore imposta dovuta, che può essere ridotta a un ottavo del minimo nel caso di ravvedimento effettuato oltre i 30 giorni (in questo caso, 100/8= 12,50%). Se, ad esempio, il ravvedimento viene effettuato il 19 novembre 2013, il contribuente deve versare: maggior Irpef a saldo per 1.328 euro; interessi al 2,50% calcolati in base ai giorni di ritardo (155, dal 17 giugno al 19 novembre); sanzione per dichiarazione infedele di 166 euro (1.328 x 12,50%). Inoltre, il contribuente deve integrare il maggior acconto dovuto sul 2013, su cui si calcola la sanzione del 3,75% per insufficiente versamento acconto, se non ritiene che si possa adottare il criterio previsionale

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