L'Iva per cassa dribbla l'aliquota al 22%

Le operazioni effettuate prima del 1° ottobre ma non ancora pagate mantengono il vecchio prelievo
Chi ha scelto di entrare nel regime dell'Iva per cassa previsto dall'articolo 32-bis del Dl 83/2012 non deve temere (non più degli altri operatori, almeno) l'incremento dell'aliquota Iva ordinaria (dal 21 al 22%) in vigore dal 1° ottobre. Infatti, chi ha aderito al sistema dell'esigibilità differita al momento dell'incasso non deve rettificare l'Iva sulle operazioni effettuate prima del termine di decorrenza della nuova aliquota e per cui non ha ancora incassato il corrispettivo a tale data.
Lo stesso meccanismo fu applicato per il precedente regime dell'Iva di cassa regolato dall'articolo 7 del Dl 185/2008 (circolare 45/E/2011). Per chi operava in questo regime, peraltro, potrebbe essere ancora in sospeso l'Iva sulle operazioni effettuate nell'ultimo periodo di vigenza della disciplina (di regola, quelle eseguite a ottobre e novembre dell'anno scorso), con la conseguenza che anche a esse si possono applicare le conclusioni valide per il nuovo cash accounting.
Il meccanismo
L'aliquota segue l'effettuazione dell'operazione, che è regolata dall'articolo 6 del Dpr 633/72, applicabile anche ai contribuenti in Iva per cassa. Questi ultimi, infatti, beneficiano del differimento dell'esigibilità dell'imposta (e subiscono il differimento della detrazione), ma, per il resto, seguono le disposizioni valide per tutti i contribuenti, comprese quelle che disciplinano la determinazione del momento impositivo. Così, se una cessione di beni è avvenuta a settembre 2013 ed è provata dal documento di trasporto, la fattura può essere emessa entro il 15 ottobre (fattura differita), con aliquota al 21 per cento.
D'altra parte, occorre considerare che la prefatturazione anticipa il momento impositivo. Quindi, se è stata emessa fattura anticipata entro il 30 settembre, l'imposta è dovuta con la vecchia aliquota. È il caso, ad esempio, della fattura emessa per una consegna di beni ancora da eseguire o per una prestazione di servizi realizzata o da realizzare, in assenza di pagamento.
Analoghe conclusioni valgono per le altre operazioni ordinariamente a esigibilità differita, indicate dall'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/72: cessioni e prestazioni a favore di Stato, enti pubblici e simili; cessione di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti; cessioni e prestazioni ai soci e associati. Per queste operazioni, l'imposta diviene esigibile al pagamento del corrispettivo, salvo che l'operatore intenda rinunciare al differimento; in questo caso, deve indicare espressamente in fattura che si tratta di operazione «a esigibilità immediata» (circolare 328/E/1997). Quindi, anche se l'esigibilità dell'imposta è posticipata fino al pagamento (senza limiti temporali, a differenza di quanto avviene nel regime di cassa), il momento di effettuazione resta disciplinato in base alle ordinarie regole. Ed è questo momento che occorre prendere in considerazione per stabilire se si applica l'aliquota del 21 o del 22 per cento.
Le prestazioni di servizi
In generale, al pagamento è ancorato anche il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi (articolo 6, comma 3, Dpr 633/72). Per un professionista, quindi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide, in generale, con quello dell'incasso. Quindi, se il compenso è stato incassato entro il 30 settembre, l'aliquota era al 21%, mentre per gli incassi successivi occorre emettere fattura con la nuova aliquota (prive di effetto, a tali fini, sono le eventuali note emesse per sollecitare il pagamento). Anche per i servizi, l'emissione anticipata della fattura rispetto al pagamento determina l'anticipazione del momento impositivo, con i conseguenti effetti in termini di individuazione dell'aliquota.
Contro gli abusi
Quando aumenta l'aliquota anticipare il momento impositivo con una fattura (o un'autofattura) anticipata può produrre un beneficio in capo al destinatario del documento. È ciò che avviene quando l'Iva rappresenta un costo secco per il cliente (privato o soggetto passivo privo, o quasi, del diritto di detrazione). L'agenzia delle Entrate, con la circolare 67/E/2007, ha esaminato gli effetti abusivi della prefatturazione in assenza di valide ragioni economiche, come quando si anticipa l'emissione della fattura per migliorare il proprio pro rata di detrazione. Poi, la circolare 12/E/2013 ha evidenziato che potrebbe essere disconosciuta l'efficacia della fattura in esenzione da Iva, emessa prima del tempo, per prestazioni (servizi di gestione portafoglio) successivamente divenute imponibili in forza di legge.
Fonte: Il sole 24 ore autori Giorgio Gavelli Massimo Sirri Riccardo Zavatta

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