Lotta all'evasione. Obbligo di comunicazione anche per gli apporti conferiti dai soci. I finanziamenti alle coop sotto l'occhio dell'Agenzia

Da elencare sia i versamenti infruttiferi che fruttiferi
La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci alle società riguarderà in modo massiccio quelle cooperative. Si tratta dell'adempimento il cui termine è fissato entro il 12 dicembre 2013 in forza dell'articolo 2, comma 36 septiesdecies, del Dl 138/11. Tale comunicazione è obbligatoria per tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, come precisato nel provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 e quindi non esclude il mondo delle cooperative (di fatto sono escluse soltanto le società semplici). 
Si ricorda che la funzione di tale comunicazione è principalmente quella di fornire informazioni alla Amministrazione finanziaria in ordine alla capacità contributiva delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 600/73, come risulta anche dal decreto attuativo del ministero delle Finanze del 24 dicembre 2012.
Il soggetto obbligato alla comunicazione è la cooperativa, che quindi sarà tenuta ad inviare all'Amministrazione finanziaria l'elenco dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti o apporti in denaro a qualsiasi titolo e il relativo importo. Infatti devono essere comunicati sia i versamenti fruttiferi, sia infruttiferi, nonché quelli in conto futuro aumento di capitale.
Si ricorda che il provvedimento fissa l'esclusione dell'obbligo della comunicazione in presenza di finanziamenti di ammontare inferiore ad euro 3.600; limite per la verità strano in quanto è simile a quello dei beni costituito da 3mila euro di imponibile più Iva al 20%, aliquota in vigore quando nacque questo adempimento. Quindi sorge il problema dei versamenti a più riprese nel corso dell'anno (ad esempio, 500 euro ogni mese). Nel rigo BG 03 viene chiesta la data del finanziamento o della capitalizzazione (campo obbligatorio); quindi la società dovrebbe compilare per 12 volte la scheda indicando l'importo di 500 euro, che verrebbe peraltro escluso essendo al di sotto del limite. Invece compilando una sola scheda si dovrebbe riportare l'importo complessivo di 6mila euro (ammontare che rende obbligatoria la comunicazione), ma non si sa quale data indicare. Si ricorda che devono essere comunicati soltanto i finanziamenti eseguiti nel corso dell'anno 2012 e che quindi non occorre riportare l'ammontare storico.
Gli apporti in denaro da parte dei soci nel settore cooperativistico sono frequenti e rappresentano una forma di finanziamento tipico per questi organismi associativi, tanto da essere appositamente regolati dall'articolo 13 del Dpr 601/73. In particolare è previsto che se il finanziamento non supera l'importo di euro 72.187,32 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro ed edilizie, nonché euro 36.093,66 per le altre cooperative, gli interessi scontano la ritenuta alla fonte del 20 per cento. I finanziamenti devono essere funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali come previsto dallo statuto. Se il tasso d'interesse annuo riconosciuto non è superiore a quello massimo dei buoni postali fruttiferi maggiorato del 2,5%, gli interessi maturati non concorrono a formare il reddito del socio da assoggettare a tassazione in dichiarazione dei redditi, ma sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta del 20% per cento. Di fatto alle condizioni stabilite dalla norma la tassazione è identica a quella applicata sugli interessi attivi bancari.
Si ricorda che in capo alla cooperativa il costo degli interessi è deducibile nei limiti del tasso minimo riconosciuto per i buoni postali fruttiferi maggiorato dello 0,9% (articolo 1, comma 465, legge 311/04). Si ricorda, ancora, come siano oggettivamente escluse dalla comunicazione dei finanziamenti dei soci le operazioni già conosciute dal Fisco; tuttavia nel modello 770 della cooperativa gli interessi corrisposti ai soci dalle cooperative, nei limiti stabiliti dall'articolo 13 del Dpr 601/73 sono oggetto di comunicazione cumulativa e non analitica, in quanto soggetti a ritenuta alla fonte. Diverso sarebbe per gli interessi corrisposti oltre i limiti stabiliti dalla citata norma, che essendo soggetti a ritenuta d'acconto sono oggetto d'indicazione analitica dei percepenti nella dichiarazione del sostituto d'imposta e quindi sono già noti alle Entrate.
Peraltro la comunicazione è laboriosa in quanto il modello prevede una scheda per ogni socio con tanto di dati anagrafici pur compilando soltanto il quadro BG01 e BG 10 ed il BG03 che prevede la data del versamento, in quanto gli altri spazi sono destinati al godimento di beni della società da parte dei soci.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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