Novità per la comunicazione dei beni ai soci

Per la comunicazione dei beni concessi in uso ai soci, l’obbligo comunicativo decorre solamente a partire dall’anno 2012, essendo in tal modo venuto meno l’obbligo di comunicazione per l’anno 2011, e la scadenza per l’anno 2012 è rinviata al prossimo 12 dicembre 2013.
Questa sono alcune delle principali novità contenute nei due provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013 (prot. 94902 e 94904), con cui l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità ed i termini per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari (art. 2, co. 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011), ai soci o familiari che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa (art. 2, co. 36-septiesdecies, del D.L. n. 138/2011). E’ bene segnalare che, a differenza di quanto previsto con le “vecchie” regole, i citati provvedimenti direttoriali approvano due modelli distinti di comunicazione, uno per segnalare i beni concessi in godimento ai soci, e l’altro per comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci alla società. Le “semplificazioni” contenute nei predetti provvedimenti, come si dirà in seguito, confermano di fatto quanto anticipato dall’Agenzia stessa con il comunicato stampa del 3 luglio 2013, con cui l’Amministrazione Finanziaria ha annunciato l’arrivo di una serie di semplificazioni relative a numerosi adempimenti in materia fiscale, sia per le imprese che per i professionisti.
Passando al contenuto delle novità, in primo luogo, viene stabilito che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
·    i beni concessi in godimento agli amministratori;
·    i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora costituiscano fringe benefit, di cui agli artt. 51 e 54 del D.P.R. n. 917/1986;
·   i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;
·    gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
·    i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi;
·    i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dei soci.
Relativamente a primi due punti, si ricorda che la C.M. n. 24/E/2012 aveva già precisato che la tassazione in capo al socio quale reddito diverso è esclusa “quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir”. 
In buona sostanza, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione appare coerente con la già prevista esclusione della tassazione in capo al socio utilizzatore laddove lo stesso utilizzi il bene (tipicamente l’autovettura) in qualità di dipendente (nel cui ambito dovrebbe ricomprendersi anche l’amministratore) o lavoratore autonomo, in quanto già tassato come compenso in natura. 
Si segnala, tra l’altro, che nella fattispecie dell’assegnazione all’amministratore, il provvedimento non richiede l’esistenza di un fringe benefit in capo all’utilizzatore.
Particolarmente interessante è la previsione di esonero dall’obbligo di comunicazione, già anticipato dall’Agenzia nel comunicato stampa del 3 luglio, di tutte le fattispecie in cui non si genera reddito diverso in capo al socio. In altre parole, la comunicazione ha ad oggetto solo le fattispecie in cui si realizzi una differenza tra valore di mercato del diritto di godimento del bene e corrispettivo pagato dal socio utilizzatore. Pertanto, se il socio paga un corrispettivo pari o superiore al valore normale, la società non deve effettuare alcuna comunicazione.
Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti soci, sia pure non previsto dalle disposizioni normative, ed in particolare dal co. 36-septiesdecies dell’art. 2 del D.L. 138/2011, che si limita a stabilire che l’Agenzia delle Entrate procede al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese, ed ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano, era stato confermato dalla C.M. n. 25/E/2012: in tale sede era stato precisato che l’obbligo di comunicazione prescinde dal fatto che tali finanziamenti, o versamenti dei soci, siano funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento, e che tale obbligo riguarda l’intero ammontare dei predetti versamenti o finanziamenti, e non solo la parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento. Il provvedimento direttoriale n. 94904/2013 prevede ora che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci richiede la sussistenza dei seguenti requisiti:
·   l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600;
·   i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall’anno 2012, con conseguente venire meno dell’obbligo comunicativo per i finanziamenti erogati fino al 31 dicembre 2011.
È, invece, sempre escluso l’obbligo di comunicazione per gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria (si pensi, ad esempio, ai versamenti effettuati per la sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento da parte dei soci, risultanti da un verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia delle Entrate).
 Fonte: www.notiziefiscali.it autore Sandro Cerato articolo del 19/8/2013

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