Perdite, rivalutazioni con cautela

I valori aggiornati vanno confermati con utili nei successivi esercizi
Le disposizioni del Ddl di Stabilità 2014 destinate alle imprese hanno effetti rilevanti sui bilanci. In particolare, rivalutazioni e riallineamenti apriranno numerosi problemi.
Rivalutazioni
Come in passato, la rivalutazione è stata a volte presentata, senza attenta valutazione, quale rimedio a bilanci in perdita al fine di "incrementare" le riserve poi utilizzate per coprire le perdite. Tuttavia, la rivalutazione di attività, da parte di imprese in perdita, va attentamente valutata perché i maggiori valori devono essere giustificati e devono trovare conferma, nei successivi esercizi, nei valori d'uso o di cessione dei beni rivalutati: generalmente, trattandosi di beni utilizzati direttamente e non destinati alla vendita il riferimento è al valore d'uso. Pertanto, se la situazione di perdite dovesse perdurare potrebbero venir meno, totalmente o parzialmente, non solo i maggiori valori, ma anche il costo storico stesso.
Il principio contabile Oic 16 precisa che il costo di iscrizione in bilancio (costo meno ammortamenti = valore netto contabile) delle immobilizzazioni materiali destinate all'utilizzo è mantenuto finché vi è evidenza che tale valore potrà essere recuperato tramite l'uso.
Quando sussistono sintomi che fanno prevedere difficoltà per il recupero del valore netto contabile tramite l'uso, è necessario accertare se si è verificata una perdita durevole di valore, che deve essere rilevata tramite la svalutazione dell'immobilizzazione. Pertanto, in questa ipotesi non solo è vietato effettuare rivalutazioni, ma è obbligatorio effettuare una svalutazione.
L'Oic 16 precisa che il fatto che un'impresa sia in perdita non significa necessariamente che il valore delle immobilizzazioni non possa essere recuperato: si devono analizzare le singole situazioni (in particolare se la perdita è transitoria) e le cause che l'hanno determinata.
La rivalutazione, poi, ha effetto sull'iscrizione delle imposte: sono di aiuto il documento interpretativo Oic n. 3 che ha illustrato i problemi contabili relativi alla rivalutazione del 2008, nonché l'Oic 25, anche nella versione in bozza per commenti che contiene ulteriori chiarimenti.
La rivalutazione ha rilevanza fiscale mediante il pagamento delle imposte sostitutive, contabilizzate a riduzione della riserva, mentre gli ammortamenti sui maggiori valori sono fiscalmente deducibili a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione: pertanto, nei precedenti due esercizi, possono essere iscritte le imposte differite attive Ires e Irap relative alle differenze temporanee. L'iscrizione delle differite attive non è automatica, ma comporta la stima della loro recuperabilità: la contabilizzazione in avere del conto economico deve essere fondata "a monte" su più di una speranza; a volte si leggono bilanci che "fanno utile" grazie alle sole imposte differite attive di dubbio recupero. Invece, è possibile non iscrivere la fiscalità differita sulle riserva da rivalutazione nell'ipotesi in cui non se ne prevede la distribuzione, tenendo conto dell'andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuibili, come prevede il principio Oic 25, anche nella nuova versione.
Se poi, nella versione finale della norma sarà confermato che è possibile effettuare la rivalutazione ai fini civilistici e non anche tributari, dovranno essere iscritte in bilancio le imposte differite passive Ires e Irap sul maggior valore, computate a riduzione della riserva: negli esercizi successivi saranno riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso ammortamenti, cessione o riduzione per perdita di valore delle immobilizzazioni.
Riallineamenti
La legge di stabilità prevede la possibilità di effettuare il riallineamento, tra valori civilistici e valori fiscali, di alcune attività. La disposizione riguarda anche le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. Il riallineamento dei valori fiscali, in particolare delle attività immateriali, ai maggiori valori civilistici comporta lo storno della fiscalità differita passiva iscritta in precedenza con imputazione nella voce E22 del conto economico. Anche l'imposta sostitutiva è iscritta nella voce E22 del conto economico (imprese non Ias).
Per l'avviamento, in riferimento al quale non è iscritta la fiscalità differita, l'imposta sostitutiva dovuta a seguito dell'affrancamento è contabilizzata nella voce Crediti, CII-4 ter dell'attivo dello stato patrimoniale, e rifluisce a conto economico in base al piano di ammortamento; negli esercizi successivi è necessario verificarne la possibilità di recupero.
Fonte: il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

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