Perdite su crediti, sconto esteso

Legge di stabilità/1. Il Ddl per il 2014 allinea la posizione dei soggetti «non Ias» a quelli che seguono gli standard internazionali
Deducibilità in tutti i casi di cancellazione dal bilancio per eventi estintivi
Manutenzione continua per la disciplina riguardante le perdite su crediti: dopo il decreto legge 83/2012, l'articolo 6, comma 21 del disegno di legge di Stabilità 2014 interviene nuovamente a modificare l'articolo 101, comma 5, del Tuir, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, al fine di estendere ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali la disposizione, fino a oggi operante solo per i soggetti Ias, secondo cui gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Per meglio comprendere la portata della novità che sarà introdotta, è opportuno ripercorrere l'evoluzione intervenuta su questo particolare aspetto della disciplina riguardante la deduzione delle perdite su crediti.
L'articolo 33, comma 5 del decreto legge 83/2012, come risultante dalle modifiche apportate dalla legge 134/2012 di conversione, aveva modificato l'articolo 101, comma 5 del Tuir al fine di stabilire, tra le altre cose, che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli elementi certi e precisi si considerano verificati ex lege in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. Prima della modifica introdotta dal Dl 83/2012, era in effetti discusso se il principio di derivazione rafforzata, introdotto per i soggetti Ias dalla legge 244/2007, consentisse o meno di attribuire rilevanza fiscale alle perdite derivanti dalla derecognition dei crediti. Il Dl 83/2012 aveva risolto la questione nel senso della deducibilità, ma solo per i soggetti Ias.
In merito a questa modifica, nella circolare 26/E del 1° agosto 2013 era stato infatti chiarito che la previsione normativa introdotta dal Dl 83/2012, che attribuisce rilevanza alla cancellazione dei crediti dal bilancio, non era estensibile ai soggetti che adottano in bilancio i principi contabili domestici. In altri termini, la novella legislativa del Dl 83/2012, espressamente riferita ai soggetti Ias, non consente di dare automatica rilevanza fiscale alla cancellazione dal bilancio operata dai soggetti che adottano i principi contabili nazionali a seguito del verificarsi di eventi estintivi, anche di carattere "giuridico"; per questi soggetti, la deducibilità delle perdite su crediti al verificarsi di un evento estintivo che comporta la cancellazione del credito dal bilancio può attuarsi solo nelle ipotesi in cui si possano considerare soddisfatti i requisiti di certezza e precisione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del Tuir.
Sul punto, da più parti era stato osservato che questo diverso trattamento della fattispecie tra soggetti Ias e soggetti non Ias era ingiustificato; in tal senso, ad esempio, si era espressa Assonime nella circolare 15/2013. L'intervento normativo sull'articolo 101, comma 5 del Tuir previsto dal disegno di legge di stabilità 2014 verrebbe quindi a rimuovere la disparità evidenziata, seppur con un anno di ritardo.
A questo punto, è da ritenere che anche ai soggetti non Ias dovrebbero risultare applicabili i chiarimenti forniti in materia con la circolare 26/E/2013 per i soggetti Ias. In particolare, quindi, anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali dovrebbero rilevare gli eventi estintivi di tipo contabile, quale che sia lo schema contrattuale da cui è derivata la cancellazione del credito, e si ritiene inclusa la rinuncia motivata da valide ragioni imprenditoriali; inoltre, anche per essi resta comunque ferma la possibilità per l'amministrazione finanziaria di sindacare l'inerenza della perdita su crediti di cui si tratta, nonché la non economicità delle operazioni dell'imprenditore da cui è scaturito il credito cancellato, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.
Fonte: Il Sole 24 ore autori Emanuele Reich Franco Vernassa

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