Perdite subito deducibili in caso di cancellazione di crediti dal bilancio

Il Ddl. di stabilità elimina la disparità di trattamento tra soggetti IAS e soggetti non IAS
Il Ddl. di stabilità per l’anno 2014 interviene nuovamente sui criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti, modificando l’art. 101 comma 5 del TUIR.
Come si ricorderà, tale disposizione è stata recentemente sostituita ad opera dell’art. 33 comma 5 del DL 22 giugno 2012 n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 134), il quale ha ampliato le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti, in riferimento sia a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, sia a crediti vantati nei confronti di altri debitori.
Con specifico riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stato stabilito che gli “elementi certi e precisi” atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti sussistono non solo nei casi di modesta entità del credito e di prescrizione del diritto alla riscossione, ma anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio (c.d. derecognition) operata in dipendenza di eventi estintivi.
La circ. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2013 n. 26 (oltre a riepilogare le ipotesi in cui è possibile, in applicazione dei principi IAS/IFRS, effettuare la derecognition), ha chiarito che la previsione normativa in esame non comporta alcun effetto sui soggetti che adottano i principi contabili nazionali: la stessa è, infatti, espressamente destinata ai soggetti che redigono il bilancio adottando i principi contabili internazionali e non consente di dare automatica rilevanza fiscale alla cancellazione dei crediti dal bilancio delle imprese ITA GAAP a seguito del verificarsi di eventi estintivi, anche di carattere “giuridico”.
Per tali imprese, quindi, la deducibilità delle perdite su crediti al verificarsi di un evento estintivo, con coerente cancellazione del credito dal bilancio, poteva attuarsi finora solo nelle ipotesi in cui si potevano considerare soddisfatti i requisiti di certezza e precisione di cui all’art. 101 comma 5 del TUIR.
Sotto questo profilo, la circolare in argomento ha confermato l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria in merito alla riconducibilità delle perdite da realizzo nell’ambito applicativo del comma 5 dell’art. 101 del TUIR (con la conseguente necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità) e non invece del precedente comma 1, relativo alle minusvalenze da realizzo.
Quel che preme evidenziare, comunque, è come la disposizione introdotta dal DL 83/2012 abbia determinato una disparità di trattamento tra soggetti non IAS e soggetti IAS compliant, disparità ampiamente criticata in dottrina (in primis da Assonime con la circ. 15/2013; si veda “Per le perdite su crediti, contano il valore nominale o il corrispettivo pagato” del 14 maggio 2013), la quale ha auspicato un intervento correttivo.
Il Ddl. di stabilità sembra aver condiviso queste perplessità.
Nel dettaglio, all’art. 6 (che detta le misure fiscali per il lavoro e le imprese) comma 21 lett. a), viene sostituito l’ultimo periodo dell’art. 101 comma 5 del TUIR con il seguente: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.
Scompare,  quindi, dalla norma il riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, con la conseguenza che, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio, sarà possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.
Nella relazione illustrativa al provvedimento si legge che la norma ha lo scopo di migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati. In particolare, considerato che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata garantisce parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano.
La relazione afferma, inoltre, (analogamente a quanto già precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2013) che resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di applicare l’art. 37-bis del DPR 600/73 e di sindacare l’inerenza di tali perdite laddove derivanti da un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.
Per quanto riguarda l’effetto in termini di gettito, la relazione tecnica precisa che questo dovrebbe essere di entità trascurabile, considerato che per i soggetti non IAS già oggi, in alcuni casi (ad esempio la cessione di un credito a un istituto bancario), le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente.
In conclusione, si evidenzia che, per espressa disposizione normativa, la modifica in esame dovrebbe applicarsi dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA

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