Prestazioni accessorie. Semplificato dal Dl 76 l'uso dei buoni. Il voucher si fa spazio in grandi imprese e studi professionali

L'unico vincolo per i datori è il tetto di 2mila euro netti l'anno per prestatore
Il decreto 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013) apre definitivamente le porte del lavoro retribuito con i voucher alle imprese e agli studi professionali, per gestire i rapporti di piccola entità, anche in alternativa a formule contrattuali più tradizionali come il contratto a termine.
L'articolo 70 del Dlgs 276/2003 non prevede più, infatti, che il rapporto gestito con i voucher abbia una natura «meramente occasionale», ma è necessario che sia rispettato solo il valore economico della prestazione, che non può superare 2mila euro netti all'anno per ciascun lavoratore (2.666,66 euro, considerando il controvalore dei buoni), ovvero 5mila euro netti nell'ambito dei rapporti tra privati (corrispondenti a 6.666,66 euro lordi).
Alla luce delle modifiche, dunque, il lavoro accessorio è uno strumento interessante anche per le aziende di grandi dimensioni, da valutare nei processi organizzativi.
Si pensi, ad esempio, ai rapporti di lavoro avviati dalle imprese durante il periodo natalizio, per soddisfare un maggiore afflusso di clientela: finora questi picchi di lavoro sono stati risolti con contratti a tempo determinato di breve durata. In futuro, alcuni di questi contratti potrebbero essere sostituiti, soprattutto per prestazioni di durata limitata, dalla retribuzione tramite voucher.
L'uso di questo strumento giuridico, quindi, che potrebbe riguardare un numero elevato di rapporti di lavoro (la legge non prevede limiti quantitativi), deve essere coniugato con gli strumenti informatici disponibili, per rendere più snello possibile il flusso dei dati necessari a gestire i rapporti.
La procedura di attivazione del voucher è quella che descriviamo di seguito, anche se l'Inps – tenuto conto delle modifiche normative – sta lavorando per semplificarla ulteriormente, dal momento che l'attività è strutturata, oggi, per l'uso nelle piccole realtà familiari.
La procedura telematica
L'uso dei buoni lavoro telematici prevede una fase iniziale di registrazione sui sistemi Inps, che deve essere effettuata solo la prima volta che si intende usare lo strumento informatico o se si intende cambiare i delegati alla gestione.
L'utenza telematica presso l'Inps può essere attivata alternativamente:
- dal rappresentante legale del l'azienda;
- individuando una persona dipendente dell'azienda da delegare. In questo caso, la persona individuata dovrà richiedere una utenza Inps e poi presentare una domanda di abilitazione tramite modello SC53.
La registrazione
Anche il soggetto che presta attività lavorativa deve essere un utente registrato (www.inps.it - Sezione servizi online - Per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio - Registrazione prestatore/lavoratore).
Dopo essersi registrato e dopo aver ricevuto la telefonata di conferma dal contact center, il prestatore riceverà a domicilio la Inps card (entro 25 giorni lavorativi). La Inps card è lo strumento sul quale saranno accreditati i compensi per le prestazioni effettuate. La carta dovrà essere attivata presso un ufficio postale con un caricamento minimo di 5 euro. Tuttavia, in mancanza di attivazione, gli importi pagati dall'azienda sono notificati con bonifico domiciliato da riscuotere presso l'ufficio postale. Prima di usare il sistema telematico dei voucher, l'azienda deve garantirsi la disponibilità finanziaria per acquistare i buoni. È possibile pagare tramite modello F24, carta di credito o conto corrente postale.
L'inizio del rapporto 
Esaurite le fasi precedenti, si può procedere con la denuncia preventiva delle prestazioni di lavoro accessorio (che deve essere resa nei giorni antecedenti l'inizio della prestazione o nel giorno stesso, ma prima del l'adibizione alla prestazione).
L'azienda comunica tramite il sito dell'Inps le prestazioni dei soggetti che iniziano il lavoro accessorio (indicando tipo di impresa, tipo di attività, codice fiscale del prestatore – attenzione: se il lavoratore non è ancora registrato, il sistema non permette di proseguire –, data di inizio e fine prevista della prestazione, luogo di lavoro).
La comunicazione è automaticamente inviata anche al l'Inail. In questo modo si assolvono gli obblighi di comunicazione anche per la non applicabilità della maxi-sanzione per lavoro nero.
La comunicazione di inizio rapporto può avvenire anche tramite gli altri canali messi a disposizione dell'istituto (contact center, ai numeri 803164 o 06164164, chiamando da cellulare, o recandosi in una sede Inps).
Consuntivazione
Per retribuire la prestazione, l'azienda provvede, accedendo al sito Inps con le stesse modalità usate in fase di dichiarazione di inizio rapporto nella sezione «Consuntivazione rapporti», a dichiarare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
L'azienda seleziona il rapporto di lavoro da rendicontare e indica: la data di inizio e fine della prestazione effettiva, l'aliquota del compenso netto pari al 75% del valore nominale del buono lavoro, il valore economico da attribuire alla prestazione.
A questo punto, il sistema provvede al pagamento della prestazione al lavoratore (accreditandola sulla Inps card o emettendo il bonifico domiciliato).
È bene ricordare che il valore nominale del buono lavoro, di 10 euro, è comprensivo della contribuzione (13%) a favore della gestione separata Inps, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5 per cento. Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che nel settore agricolo, dove si considera il contratto di riferimento. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Enzo De Fusco Marco De Santis

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