Responsabilità solidale: la regolarità richiesta

Necessaria l’attestazione dei versamenti delle ritenute
Premessa – L’attuale versione dei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 disciplinanti la responsabilità solidale in ambito fiscale in cui può incappare l’appaltatore, è data dalla conversione in legge del D.L. n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”). La versione definitiva ha riproposto l’originaria formulazione del decreto-legge, eliminando le violazioni in ambito IVA commesse dall’appaltatore/subappaltatore e lasciando solo quelle relative alle ritenute di lavoro dipendente. Alla luce di tale ultima versione vediamo i comportamenti che devono tenere gli operatori. 
I soggetti coinvolti - Innanzitutto è necessario individuare i soggetti coinvolti e fare la seguente distinzione: appaltatori che rischiano la “solidarietà tributaria”; committenti, i quali possono essere chiamati invece a versare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. Gli esoneri riguardano: i soggetti che stipulano i contratti nell’ambito di attività non rilevanti ai fini IVA, purché non rientranti negli artt. 73 e 74 del T.U.I.R. (si tratta, quindi, in primis dei committenti “privati” e dei condomini); le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 
L’appalto - Da ricordare che la circolare n. 2/E del 2013 ha chiarito che la disciplina in esame trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente. 
Gli obblighi - La configurazione attuale della disposizione non prevede più alcuna verifica da parte della controparte contrattuale del subappaltatore/appaltatore con riferimento ai versamenti IVA, ma mantiene intatta la disciplina per quello che riguarda le ritenute di lavoro dipendente. Pertanto, prima di effettuare qualunque pagamento con riferimento a contratti di appalto/subappalto stipulati o rinnovati dal 12 agosto 2012: a) l’appaltatore deve richiedere al subappaltatore l’asseverazione di un soggetto qualificato (o, in alternativa, l’autocertificazione) attestante che i versamenti riguardanti le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente inerenti a quello specifico rapporto di subappalto, già scaduti a tale data, siano stati “correttamente eseguiti”; b) il committente deve comportarsi allo stesso modo nei confronti dell’appaltatore, il quale deve fornire anche la documentazione rilasciata da tutti i subappaltatori coinvolti 
Sanzioni - In assenza dell’attestazione cartacea (ed ovviamente in caso di irregolarità nel versamento delle ritenute riferite alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto o dei vari subappalti), l’appaltatore risponde in solido verso l’Erario con il subappaltatore “infedele” nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, mentre il committente è passibile della sanzione da 5.000 a 200.000 euro. Nulla potrà essere chiesto, naturalmente, se (pur in mancanza della prescritta certificazione) i versamenti sono stati regolarmente effettuati.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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