«Riforma» delle srl ancora irrisolta

Prime interpretazioni sui dubbi operativi in materia, che solo prassi e giurisprudenza riusciranno a risolvere
Il “cantiere aperto” che da qualche mese connota alcuni articoli del codice civile in tema di srl ha creato un indubbio interesse nei confronti delle nuove strutture introdotte nell’ordinamento, ma anche perplessità sulla logica di alcune disposizioni di tale “miniriforma” e dubbi operativi di non poco conto.
L’interesse per le nuove tipologie societarie è connotato dal numero delle stesse, che seppur “non esplosivo”, è ad oggi senz’altro “ragguardevole”. Dati Infocamere, aggiornati al 31 luglio, evidenziano, a circa un anno dalle prime norme che hanno introdotto nel nostro ordinamento le srl semplificate e quelle a capitale ridotto, la nascita di oltre 10.000 srl del primo tipo e oltre 5.000 del secondo.
Tali numeri possono far ritenere la riforma opportuna visto che il mercato pare ormai aver decretato il successo delle mini-srl di nuovo conio. Purtuttavia, non possono non evidenziarsi alcune criticità e lacune, che l’ennesima “riforma della riforma” (cioè il DL n. 76/2013, conv. L. n. 99/2013) ha contribuito a generare. Dubbi che solo la prassi e la giurisprudenza riusciranno a risolvere e sulle quali oggi sono lecite prime interpretazioni.
Fra le criticità delle novellate disposizioni si segnala, in primo luogo, l’irrigidimento di uno statuto standard, introdotto attraverso il DM 138/2012, da utilizzarsi per la costituzione di srl semplificate, le cui clausole, sulla base delle nuove disposizioni, non risultano più derogabili. Tale modello, peraltro, non è più in linea con le nuove norme. Nello stesso si continua, infatti, a chiedere al notaio di certificare l’età under 35 dei soci, a prevedere il divieto di trasferimento delle quote a soggetti over 35, nonché che l’amministrazione delle società sia affidata necessariamente ai soci.
Tali circostanze hanno determinato fra i vari notai due distinte posizioni. Vi è chi ritiene ad oggi utilizzabile lo statuto standard nella parte ancora attuale (tesi prevalente, evidenziata dal relativo Ufficio studi con risposta a quesito 621-2013/I, confermata dalla nota del Ministero della Giustizia 118972.U dello scorso 11 settembre) e chi, prudenzialmente (qualcuno ritiene strumentalmente) è dell’opinione che, solo in presenza di un nuovo modello standard, adeguato alle norme innovate, risulti ammissibile costituire società semplificate.
Inoltre, le nuove disposizioni prevedono (siamo nell’art. 2463, comma 4,c.c.) che, nel caso dei versamenti, in fase costitutiva, al di sotto dei 10.000 euro, “i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone a cui è affidata l’amministrazione”. Tale norma è ora estesa, dall’art. 2464 c.c., alla costituzione di ogni srl, quale che sia il suo capitale d’origine. A riguardo, il Notariato (nota del 4 settembre scorso) ha assunto una posizione estremamente prudenziale, richiedendo (ove il denaro contante non sia ammissibile) un assegno circolare da versarsi dai soci agli amministratori o un bonifico sul conto di questi ultimi. Ma, a ben vedere, potrebbero sussistere valide ragioni per ritenere utilizzabile anche l’assegno bancario.
Se – come a mio avviso si può sostenere –, l’obiettivo della norma non è solo quello di prevedere la consegna materiale della somma o del mezzo di pagamento del socio conferente agli amministratori, ma far assumere agli stessi la responsabilità derivante dall’attestazione del versamento, verrebbe meno ogni ragione pratica e teorica per escludere l’impiego dell’assegno bancario ai fini del versamento in commento. Il Notariato ritiene, peraltro, ancora valida la vecchia procedura di far versare ai soci le somme in un conto vincolato presso una banca, ma appare difficilmente controvertibile che tale modalità operativa, nel mondo delle srl, non appaia oggi supportata da alcuna disposizione normativa e le banche (giustamente) si stanno orientando verso la non accettazione della stessa, che invece rimane in auge nel mondo delle spa.
Ci si può chiedere, inoltre, se l’imposizione di accantonamento a “riserva rafforzata”, di cui al novellato art. 2463 c.c. (20% degli utili fino a che capitale e riserve non arrivino a 10.000 euro) sostituisce o si cumula con gli obblighi di accantonamento di cui all’art. 2430 c.c. Chi scrive propende per la tesi “sostitutiva”, nel senso che la riserva ex art. 2463, comma 5 andrebbe a surrogare quella di cui all’art. 2430 c.c. fino a che la riserva “rafforzata” e il capitale non abbiano raggiunto i 10.000 euro, ipotizzando, poi, un ritorno alla riserva ordinaria successivamente. Un cumulo delle due riserve fino al raggiungimento dei 10.000 euro non appare, però, da escludere, in quanto nessuna delle nuove norme sospende, in vigenza delle stesse, la formazione della riserva tradizionale ex art. 2430 c.c.
Un ultimo dubbio riguarda la possibilità che la srl a capitale ridotto risulti una società solo di “partenza” o anche di “approdo”. In altri termini, a seguito di perdite che portino il capitale al di sotto dei 10.000 euro, la società, oggi, in relazione alle nuove norme, può “sopravvivere” con capitale inferiore, per oltre un terzo, a detta cifra?
Se si ritiene che le nuove norme implichino solo l’obbligo di versamento integrale del conferimento in denaro in sede di atto costitutivo e di accantonamento alla riserva rafforzata di cui al novellato comma 5 dell’art. 2463 c.c., considerando per il resto la srl assoggettata a tutte le regole proprie di tale tipo; senza alcuna eccezione o norma aggiuntiva, si dovrebbe ritenere che il limite dei 10.000 euro di capitale post costituzione continui a risultare ineludibile. In questa direzione parrebbe, peraltro, deporre anche il combinato disposto degli artt. 2482-bis c.c. (non coordinato con le nuove norme) e 2463 c.c., che continuano a far riferimento alle norme ante riforma.
Poiché, però, l’art. 2482-ter, comma 2 c.c. consente alla srl in perdita “patologica” la trasformazione regressiva anche in snc o sas, per questa via non parrebbero esserci ostacoli insormontabili a che la srl ordinaria evolva verso una srl a “capitale ridotto”, tanto più che, nel caso di specie, più che a una trasformazione in senso tecnico saremmo di fronte ad una mera modifica statutaria, rimanendo la società con capitale inferiore ai 10.000 euro nell’alveo delle società a responsabilità limitata.
Per approfondimenti sul tema, con ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali, si rimanda al n. 9/2013 della Rivista di Eutekne Dottrina “Società e Contratti, Bilancio e Revisione”, in uscita in questi giorni.
Fonte: Eutekne autore Luciano DE ANGELIS

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