Risparmio energetico, duplice vantaggio fiscale per le imprese

Cumulo della detrazione del 55-65% e deduzione dei costi dal reddito d’impresa
La detrazione del 55%, potenziata al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici dai commi 344-349 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (per un approfondimento si consenta il rinvio all’apposito Tema on line), spetta sia ai soggetti IRPEF (persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa), sia ai soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi.
Tra questi ultimi soggetti si annoverano gli imprenditori individuali, le società di persone (snc, sas), gli enti commerciali e le società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione).
Il diritto alle detrazioni del 55-65% compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.), ovvero detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori (es. locazione, comodato come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007 n. 36 § 1).
Per beneficiare dell’agevolazione, gli interventi devono essere svolti su edifici esistenti (cfr. circ. 36/2007), a prescindere dalla loro categoria catastale (ad eccezioni dei fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito classificati nella categoria F/2 per i quali la ris. Agenzia delle Entrate n. 215/2009 ha chiarito che l’immobile non possa essere considerato come edificio esistente).
Come precisato nello stesso documento di prassi (circ. n. 36/2007), inoltre, affinché un edificio possa considerarsi “esistente” deve essere iscritto in Catasto (ovvero deve essere stata presentata la richiesta di iscrizione in Catasto) e deve esser stata versata, se dovuta, l’imposta municipale propria (IMU) o l’ICI (fino all’anno 2011).
Quanto alle modalità di pagamento delle spese, i soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi della detrazione in esame non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).
In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione (cfr. Guida Agenzia delle Entrate settembre 2013). Tuttavia, se il pagamento viene eseguito con bonifico bancario o postale dallo stesso deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Inoltre, l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito (principio di competenza). Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo (si vedano, da ultimo, la Guida Fiscale di settembre 2013 e la circ. n. 29/2013 dell’Agenzia delle Entrate).
Le imprese che sostengono spese per interventi agevolati ai sensi dell’art. 1 commi 344-347 della L. n. 296/2006 cumulano i vantaggi fiscali legati alla detrazione d’imposta del 55-65% con quelli legati alla deduzione dei costi sostenuti in sede di determinazione del reddito d’impresa.
In altre parole, una società soggetta all’IRES che svolga interventi di riqualificazione energetica che danno diritto all’agevolazione trarrà un duplice vantaggio fiscale:
- quello derivante dalla detrazione IRES (risparmio d’imposta) pari al 55% o 65% della spesa sostenuta
- quello derivante dalla deduzione dei costi dell’intervento (per gli immobili in proprietà, ad esempio, sotto forma delle quote di ammortamento calcolate sul costo dell’immobilizzazione).
A titolo esemplificativo, una società soggetta all’IRES che faccia installare finestre comprensive di infissi (comma 345 dell’art. 1 della L. n. 296/2006) in un edificio relativo all’impresa, per un ammontare di spesa pari ad euro 50.000 esclusa IVA, trarrà i seguenti vantaggi fiscali:
- per effetto della deduzione dei costi dell’intervento (la deduzione avviene, ad esempio, per gli immobili in proprietà, in forma di maggiori quote di ammortamento), un risparmio d’imposta (IRES ed IRAP) pari al 31,4% (27,50% + 3,9%) della spesa sostenuta. Nell’esempio proposto, il risparmio ammonta a 15.700 euro;
- per effetto della detrazione dall’IRES, un risparmio d’imposta pari al 65% della spesa sostenuta (qualora sia imputabile al periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. In caso contrario, la detrazione è pari al 55%). Nell’esempio proposto, il risparmio ammonta a 32.500 euro.
Ipotizzando quindi che il reddito d’impresa sia tale da assorbire la deduzione dell’intera spesa e l’IRES dovuta consenta la piena fruizione della detrazione del 65%, il costo dell’investimento, alla luce del vantaggio fiscale complessivo, risulta pari al 3,6% della spesa sostenuta. Nell’esempio proposto, tale costo risulta pari ad euro 1.800.
Fonte: Eutekne autore Arianna Zeni

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