Rivalutazione per categorie omogenee

Il Ddl. di stabilità ripropone tale regime per beni d’impresa e partecipazioni, ma l’impianto normativo presenta alcuni aspetti dubbi
Il disegno di legge di stabilità 2014 ripropone il regime di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in controllate e collegate, consentendo di affrancare gli eventuali plusvalori relativi ai beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
In sostanza, in sede di chiusura del bilancio relativo al 2013, sarà possibile rivalutare determinati beni detenuti alla predetta data purché appartenenti alla medesima categoria omogenea. Secondo i provvedimenti attuativi relativi ai precedenti regimi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite dal coefficiente di ammortamento attribuito dal DM 31 dicembre 1988; per gli immobili, invece, occorre distinguere tra aree fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e fabbricati strumentali per natura. 
Nel commentare la nuova disposizione non si può fare a meno di confrontarla con quelle che si sono succedute negli ultimi anni.
L’attuale formulazione normativa, infatti, ricalca i precedenti interventi di rivalutazione, rinviando anche espressamente alle norme della L. 342/2000.
In alcuni passaggi, tuttavia, la disposizione differisce dalle precedenti e, con specifico riferimento a tali differenze, possono sorgere alcuni dubbi interpretativi.
Su Eutekne.info (si veda “Rivalutazione su tutti i beni d’impresa” del 18 ottobre), si è ipotizzato che il Ddl. consenta tanto una rivalutazione avente rilevanza solo civilistica quanto il riconoscimento sia civilistico che fiscale dei maggiori valori iscritti.
Ciò in quanto nella formulazione proposta dal disegno di legge si afferma che “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali”.
Tale previsione si differenzia da quella introdotta nel precedente regime agevolativo, “esclusivamente fiscale”, contenuto nella L. 342/2000, per il quale “sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all’articolo 11, è dovuta un’imposta sostitutiva”.
Quindi, mentre questa disposizione affermava che conseguenza diretta della rivalutazione fosse il sorgere del debito di imposta, l’attuale norma potrebbe essere interpretata nel senso che detto maggiore valore debba essere assoggettato ad imposta sostitutiva al fine di essere riconosciuto agli effetti fiscali.
In effetti, l’utilizzo della locuzione “si considerano” potrebbe far pensare che vi sia anche la possibilità contraria di effettuare la rivalutazione secondo quanto indicato nei precedenti commi e di “non considerare” i maggiori valori ai fini fiscali.
Confrontando le disposizioni del Ddl. di stabilità 2014 con quelle del DL 185/2008 si perviene ad una conclusione diversa, che esclude la possibilità di una rivalutazione solo civilistica.
Nel DL 185/2008, infatti, veniva stabilito che il maggior valore attribuito ai beni “può essere riconosciuto ai fini delle imposte”, mentre il Ddl. utilizza la locuzione “si considera riconosciuto ai fini delle imposte”.
La sostituzione della locuzione “può essere riconosciuto” con “si considera riconosciuto” dovrebbe indicare la volontà del Governo di escludere la rivalutazione solo civilistica.
Ciò in quanto, dal punto di vista lessicale e di struttura, la disposizione sembra mutuata proprio dal citato DL 185/2008.
Ad ogni modo, il passaggio parlamentare potrebbe essere l’occasione per chiarire definitivamente tale aspetto e, eventualmente, ammettere espressamente la rivalutazione solo civilistica in ragione della congiuntura economica particolarmente difficile del Paese. Se tale opzione era plausibile nel 2008, dovrebbe esserlo, a maggior ragione, oggi con bilanci quanto mai bisognosi di far emergere la patrimonializzazione latente.
Sempre l’iter di approvazione potrebbe chiarire che sono esclusi dalla disposizione tutti i beni merce, atteso che l’attuale versione del provvedimento esclude espressamente i soli beni immobili destinati alla vendita.
Autore: Il sole 24 ore autore Salvatore SANNA

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