Si riapre la rivalutazione dei beni

Legge di stabilità/2. La possibilità riconosciuta ai titolari di redditi d'impresa sia in contabilità semplificata che ordinaria
Sono esclusi gli immobili merce che sono destinati alla vendita e le rimanenze
Concessa la facoltà di rivalutare i beni dell'impresa
L'articolo 6, commi 6 e seguenti del disegno di legge di stabilità 2014, ripropone la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa e le partecipazioni; il maggior valore dei beni rivalutati è riconosciuto ai fini fiscali ed è consentito l'affrancamento delle riserve che si generano.
Il testo ripropone abbastanza fedelmente il dettato normativo degli articoli da 10 a 15 della legge 342/2000, che ha introdotto una modalità di rivalutazione applicata a più riprese e che ha riguardato l'ultima volta dei beni iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2004.
Sono ammessi alla rivalutazione i soggetti Ires, nonché tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia in contabilità semplificata che ordinaria. Per i soggetti in contabilità semplificata, in assenza di un bilancio, la rivalutazione, possibile solo per i beni iscritti nel registro beni strumentali che risultano acquisiti entro il 31/12/2012, va evidenziata in apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovranno risultare il costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Quindi nel caso di impresa con l'esercizio coincidente con l'anno solare, la rivalutazione può essere effettuata nel bilancio relativo all'esercizio 2013 relativamente ai beni iscritti a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente.
I maggiori valori attribuiti alle poste rivalutate si considerano riconosciuti ai fini delle imposte dirette a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione. Pertanto i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire dall'esercizio 2016. Il riconoscimento fiscale è subordinato al versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili (terreni) sul maggior valore derivante dalla rivalutazione. Tale importo andrà versato in tre rate annuali con le stesse scadenze previste per le imposte dirette e ciò a partire dalla prima scadenza successiva all'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione (16 giugno 2014).
La norma consente di procedere alla rivalutazione di tutti i beni di impresa e delle partecipazioni iscritti a bilancio, con la sola esclusione dei beni immobili destinati alla vendita o scambio (c.d. immobili merce). Seguendo le istruzioni delle Entrate nella circolare esplicativa 18/E del 13/06/2006, riguardante la precedente rivalutazione, si ritiene che la rivalutazione sia possibile per tutti le immobilizzazioni ammortizzabili e non (terreni), sia materiali che immateriali. Mentre risultano esclusi dal campo di applicazione gli oneri pluriennali, l'avviamento, gli immobili merce e i crediti. Sulla base della precedente norma, si ritiene che siano escluse anche le rimanenze di merci, anche se il nuovo testo disegno di legge non lo dice. Stante il carattere volontario della rivalutazione, questa non può essere applicata sui singoli beni, ma, come illustrato nella circolare 18/E/2006, deve essere operata per «categorie omogenee». In sintesi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal Dm 31/12/1988 in materia di coefficienti di ammortamento; i beni immobili vanno suddivisi in «aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura».Il saldo attivo derivante dalla rivalutazione, può essere affrancato (e quindi reso disponibile) attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 10% del saldo stesso.
Un'ulteriore disposizione, prevede inoltre, la possibilità di riallineare «avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali» derivanti da partecipazioni di controllo acquisite attraverso operazioni straordinarie, versando un'imposta sostitutiva, in un'unica tranche, pari al 16% dei maggiori valori riallineati. Tale facoltà è concessa a partire dalle operazioni effettuate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, ed il riconoscimento fiscale decorre a partire dal secondo anno successivo al riallineamento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni
L'opportunità. Sostitutiva al 16% e divieto di cumulo
Affrancamento delle partecipazioni a regime
Luca Miele
La legge di stabilità 2014 introduce a regime la facoltà per le imprese di affrancare i maggiori valori contabili impliciti nelle partecipazioni di controllo, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento. La nuova previsione presenta, tuttavia, differenze significative rispetto alla disposizione di carattere temporaneo che era stata inserita con il decreto legge 98/2011 e che ha trovato applicazione per le operazioni effettuate sino al periodo d'imposta 2011.
Il regime di affrancamento si applica alle società di capitali, società di persone ed enti commerciali che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria neutrale o traslativa.
La condizione necessaria per l'esercizio dell'opzione per il regime sostitutivo è che i soggetti facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, a seguito di una delle operazioni citate in precedenza, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali. Ai fini dell'individuazione delle operazioni interessate si ritengono ancora valide le previsioni dell'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011.
La finalità della norma è quella di consentire l'affrancamento dei maggiori valori di attività immateriali anche alle imprese che, mediante operazioni di scissione, fusione, conferimenti o cessioni di aziende, acquisiscono partecipazioni a un prezzo che è influenzato dalla presenza di avviamento o altre attività immateriali, ottenendo il riconoscimento fiscale di questi cespiti. Si tratta di fattispecie in cui i maggiori valori non sono indicati in modo autonomo nel bilancio individuale della società avente causa, ma sono "inclusi" nel maggior valore delle partecipazioni acquisite nell'ambito di operazioni straordinarie.
La legge di stabilità introduce "a regime" tale facoltà di affrancamento, nel senso che la nuova previsione si applica a tutte le operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Rispetto alla previsione originaria, avente natura temporanea, la nuova norma presenta alcune rilevanti differenze:
- il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in unica soluzione e non più in tre rate;
- gli effetti fiscali del riallineamento decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva;
- è introdotta una previsione di "recapture" degli effetti fiscali in ipotesi di successivo "realizzo" delle partecipazioni affrancate e/o delle attività immateriali cui si riferisce l'affrancamento, analogamente a quanto già previsto dagli altri regimi di imposizione sostitutiva presenti nel nostro ordinamento. L'assenza di una previsione di "recapture" si poteva giustificare in una disposizione una tantum, un po' meno in una norma "a regime";
- è inserito un divieto di "cumulo" nell'esercizio delle opzioni per regimi di imposizione sostitutiva. In sostanza, l'esercizio dell'opzione per i regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsti per i conferimenti di azienda, le fusioni e le scissioni nell'ambito del Tuir e quello dell'articolo 15, comma 10 del Dl 185/2008 preclude l'esercizio dell'opzione per il regime introdotto dalla legge di stabilità e viceversa. 
In definitiva, il legislatore, nel porre "a regime" l'affrancamento dei valori impliciti nelle partecipazioni, ha inteso avvicinare le regole di questo affrancamento a quelle degli altri regimi di riallineamento già previsti nel nostro ordinamento, cercando anche di evitare l'esercizio congiunto di più opzioni.
Infatti, con la norma una tantum uno stesso cespite, ad esempio l'avviamento, poteva essere affrancato sia all'atto dell'acquisto della partecipazione di controllo e sia in caso di successiva fusione per incorporazione della società la cui partecipazione era stata precedentemente acquistata. Il tutto pur sempre mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva ma forse al di fuori di regole di sistematicità.

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