Spesometro con meno carburanti

Ma resta l'obbligo di indicare le informazioni per chi utilizza ancora le schede
I carburanti pagati tramite carte di credito e i passaggi interni di beni tra attività separate evitano lo spesometro.
Tra le varie esclusioni di carattere oggettivo, infatti, le istruzioni al nuovo modello polivalente, messe a disposizione nel sito dell'agenzia delle Entrate, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito allo spesometro.
Uno dei problemi che era stato rilevato riguardava proprio il trattamento, ossia l'inserimento o meno, nel nuovo spesometro, degli acquisti di carburante tenuto conto che gli stessi possono non essere più supportati dalla scheda carburante, purché i pagamenti avvengano attraverso l'utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
A tale proposito, le istruzioni al modello polivalente, nel paragrafo dedicato ai «casi particolari», hanno chiarito che ove gli acquisti di carburante avvengano attraverso il pagamento con i cosidetti "sistemi elettronici", non vi è obbligo per l'acquirente di segnalare l'acquisto all'interno del modello, visto che gli intermediari finanziari comunicheranno già le transazioni all'anagrafe tributaria.
Nel caso in cui, al contrario, l'acquirente utilizzasse la scheda carburante, le istruzioni ricordano che tale acquisto deve essere segnalato all'interno dello spesometro, anche inserendo i dati con lo stesso sistema riepilogativo concesso per il documento che riassume gli acquisti inferiori a 300 euro. Si ritiene, dunque, che la presenza della scheda carburante obblighi al suo inserimento nello spesometro anche in presenza del contestuale pagamento dei singoli importi attraverso carta di credito.
Sarà sufficiente, quindi, indicare il dato aggregato della singola scheda carburante, barrando la casella "documento riepilogativo" che si trova sia nel quadro "FA", che va utilizzato da quei soggetti che decidono di esporre i dati degli acquisti e delle vendite in forma aggregata, sia nel quadro "FR", che va invece utilizzato per indicare le fatture ricevute da quei soggetti che decidono di esporre i dati in forma non aggregata o analitica.
Altra esclusione dal modello polivalente riguarda le operazioni relative ai passaggi interni di beni per coloro che gestiscono attività separate in base all'articolo 36 del Dpr 633/72. Tale ultima norma, infatti, prevede che in presenza di attività separate ai fini Iva, sia per obbligo che per opzione, i passaggi interni di beni da un'attività all'altra debbano essere documentati da fattura che deve seguire le regole di registrazione proprie, ai fini Iva, di ogni attività.
Tali cessione o acquisti, a seconda dell'attività da cui si osserva l'operazione, non vanno quindi inseriti nel modello polivalente. In merito agli acquisti promiscui, effettuati in presenza di attività separate, come era stato già anticipato dall'Agenzia in una delle risposte ai quesiti fornite il 13 gennaio 2012 (domanda e risposta n. 3), le istruzioni al nuovo modello ribadiscono che la fattura del fornitore che contiene tali costi (promiscui), ancorché da un punto di vista contabile possa dar luogo a distinte registrazioni, può essere comunicata attraverso la compilazione di un unico dettaglio.
Sempre in tema di esclusione, viene ribadito e confermato anche l'esonero dalla compilazione dello spesometro per i soggetti prestatori nei contratti di leasing e di noleggio. In tale caso, infatti, questi ultimi soggetti devono già provvedere a comunicare all'anagrafe tributaria i dati riguardanti i clienti, i beni oggetto del contratto e i corrispettivi pattuiti, in base a quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 05 agosto 2011, così come modificato dal provvedimento del 21 novembre 2011.
Rimane inteso che per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o in noleggio resta il normale obbligo di inserire, all'interno dello spesometro, i dati relativi a queste operazioni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

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