Spesometro con tutte le fatture. Obbligo generalizzato dal 2014 - Per 2012 e 2013 resta il limite dei 3.600 euro

Caccia alle operazioni escluse dal nuovo spesometro dopo la diffusione della modulistica e delle istruzioni ufficiali (in attesa di una proroga delle scadenze che però al momento sembra allontanarsi).
Per la predisposizione degli elenchi clienti e fornitori in scadenza il prossimo 12 novembre, occorre immettere apposite procedure nei software contabili per operare l'estrazione dei movimenti da comunicare. L'intreccio tra le regole contenute nel provvedimento del 2 agosto 2013 e le ultime istruzioni fornite dalle Entrate rende complesso il lavoro dei contribuenti.
Che cosa comunicare
La comunicazione delle operazioni Iva del 2012, secondo quanto stabilito dal provvedimento del 2 agosto 2013 e confermato dalle istruzioni di giovedì scorso, può essere compilata in una duplice modalità: analitica e cumulativa. 
Chi sceglie lo spesometro analitico deve indicare ogni fattura emessa o ricevuta (e relative note di variazione), con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione. Chi opta per la modalità aggregata riporterà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l'importo totale fatturato (imponibile e Iva) e quello delle note di variazione. Prima di occuparsi della compilazione e del quadro da utilizzare, occorre individuare quali operazioni, tra quelle annotate nei registri Iva del 2012, è necessario includere nello spesometro e quali invece non si devono considerare.
Vanno incluse nell'elenco tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva di qualunque ammontare: imponibili, non imponibili ed esenti. Sono comprese, come chiarito dalle istruzioni definitive, le cessioni gratuite (in caso di autofattura si espone la partita Iva del cedente), le operazioni in reverse charge assoggettate a Iva dal committente.Per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (vendite dei commercianti al dettaglio e assimilati, documentate da scontrino o ricevuta fiscale), sia la legge sia il provvedimento prevedono l'obbligo solo a partire da un importo unitario di 3.600 euro, Iva compresa. In base alle istruzioni al modello (che paiono superare il dato della legge), la semplice emissione della fattura (anche se facoltativa e affiancata dal rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, con annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi) fa ricadere le operazioni tra quelle da comunicare in ogni caso, a prescindere dal corrispettivo.
Questa estensione vale di fatto solo dal 2014 (spesometro da trasmettere nel 2015), in quanto per il 2012 e il 2013 le fatture dei commercianti al dettaglio e assimilati si comunicano, come già i corrispettivi, solo a partire dalla soglia di 3.600 euro.
Le esclusioni
Il provvedimento di agosto e le istruzioni al modello confermano la lista delle operazioni da non inserire nello spesometro. Si tratta, oltre alle operazioni non rilevanti ai fini Iva (escluse o fuori campo ai sensi degli articoli 2, 3, 5, e 15 della legge Iva), delle importazioni, delle esportazioni di cui all'articolo 8, lettere a) e b) del Dpr 633/72), delle operazioni intracomunitarie e delle operazioni già comunicate all'Aanagrafe tributaria (ad esempio: assicurazione, somministrazione di energia elettrica). Le operazioni verso privati non titolari di partita Iva sono esonerate dallo spesometro qualora il pagamento sia avvenuto attraverso carte di credito, debito o prepagate. Anche se le istruzioni non lo precisano, è da ritenere che l'esclusione (come sancito dall'articolo 21, comma 1-bis del Dl 78/10) sia limitata agli strumenti tracciabili emessi da intermediari finanziari (diversi da quelli esteri senza stabile organizzazione in Italia) soggetti agli obblighi di indagini finanziarie. Quanto alle prestazioni rese a clienti esteri (extra Ue, in quanto le operazioni intracomunitarie sono esonerate), da riportare nella sezione BL (forma aggregata) unitamente a quelle black list, le istruzioni richiedono di indicare anche le operazioni "non soggette". Il riferimento dovrebbe però riguardare solo la comunicazione black list (nella quale le operazioni articolo 7-ter e segguenti sono da includere). Per lo spesometro, invece, le operazioni non soggette ai sensi dell'articolo 7-ter e seguenti non dovrebbero rilevare quanto meno fino al 2012. Qualche dubbio si pone dal 2013 in quanto l'articolo 21 del Dpr 633/72 prevede ora l'obbligo di fatturazione anche per queste operazioni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani
Le regole generali e particolari su cosa comunicare e cosa no
Dentro e fuori
CHE COSA COMUNICARE IN GENERALE
Operazioni imponibili attive e passive comprese quelle in reverse charge, nonché cessioni gratuite e operazioni in regime del margine (solo parte imponibile)
Acquisti di beni e servizi da non residenti (articolo 7-bis, 7-ter, eccetera) oggetto di autofattura ai sensi dell'articolo 17
Operazioni non imponibili (tra cui cessioni a esportatori abituali, cessioni di navi di cui all'articolo 8-bis, servizi internazionali ai sensi dell'articolo 9
Operazioni esenti di cui all'articolo 10
LE SOGLIE
Operazioni con emissione di fattura: da comunicare per qualunque importo 
TestoOperazioni senza emissione di fattura: comunicazione solo per importi unitari superiori a 3.600 euro Iva compresa
Operazioni con emissione di fattura da parte di commercianti al dettaglio che le annotano nel registro dei corrispettivi: da comunicare per qualunque importo dal 2014; per 2012 e 2013 solo da 3.600 euro in su
Acquisti presso operatori al dettaglio con pagamento in contanti sopra ai mille euro e fino a 15mila euro, effettuati da extracomunitari dal 29 aprile 2012
CASI PARTICOLARI
Cessioni gratuite documentate da autofattura: da indicare con il numero di partita Iva del cedente 
Fatture cointestate: da comunicare per ognuno dei cointestatari
Leasing e noleggi: da comunicare ordinariamente da parte degli utilizzatori, mentre le società concedenti indicano queste operazioni nell'apposita comunicazione (con possibilità di avvalersi del modello di spesometro)
Schede carburante: da comunicare con le modalità previste per il documento riepilogativo (senza indicazione dei fornitori) 
COSA NON COMUNICARE CASI PARTICOLARI
Operazioni con paesi black list; queste operazioni sono da comunicare, con la specifica periodicità, utilizzando la sezione BL del modello dello spesometro
Acquisti di carburante effettuati con carta di credito o altri mezzi elettronici, senza utilizzo della scheda carburante
Acquisti da San Marino; vanno esposti esclusivamente nella sezione SE dello spesometro
Operazioni finanziarie esenti articolo 10, comunicate all'archivio dei rapporti finanziari
Passaggi interni tra attività separate (articolo 36)
IN GENERALE
Tutte le operazioni escluse o fuori campo Iva (articoli 2, 3, 5 e 15 del Dpr 633/72)
Importazioni
Esportazioni (articolo 8, lettere a) e b) del Dpr 633/72)
Operazioni intracomunitarie (beni e servizi)
Operazioni già oggetto di separata comunicazione alla anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73
Operazioni senza emissione di fattura a privati consumatori per importi sopra 3.600 euro pagate con mezzi di pagamento elettronici

Commenti