Spesometro e operazioni black list

Da febbraio 2014 scatta l’obbligo dello spesometro per le operazioni black list
Con le istruzioni ministeriali allegate al nuovo modello ministeriale di spesometro, pubblicate lo scorso 10 ottobre 2013, l’Agenzia delle Entrate prevede una sostituzione graduale del vecchio modello per la comunicazione periodica delle operazioni black list, con il nuovo modello di spesometro. 
L’Amministrazione, infatti, ha reso noto che gli operatori potranno continuare a usare, in alternativa alla nuova modulistica, il vecchio modello approvato con provvedimento del 28 maggio 2010, per comunicare le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013. 
Il nuovo modello e i termini di invio - La prima data da ricordare, perché sarà ritenuto valido esclusivamente il modello nuovo, è dunque il 28 febbraio 2014per gli operatori mensili (per le operazioni registrate a gennaio 2014) e il 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (per le operazioni del primo trimestre 2014). 
Periodicità e scadenze originarie – Fatta eccezione per la nuova veste grafica del modello (che implicherà la compilazione del quadro BL), restano invariate sia la periodicità della comunicazione (mensile o trimestrale) che le scadenze, previste agli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010. 
Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 30 marzo 2010, il modello di comunicazione è presentato per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. L’articolo 2 del medesimo D.M. individua i criteri di determinazione del periodo di riferimento, ossia del periodo in cui comprendere le operazioni, effettuate con operatori black list, rilevanti ai fini della comunicazione. In particolare, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, il periodo di riferimento è trimestrale. 
Ai fini della determinazione dell’ammontare totale delle operazioni, in base all’art. 2, co. 5, del D.M. 30 marzo 2010, occorre fare riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare. 
Al fine di stabilire la periodicità (mensile o trimestrale) della presentazione del modello, si deve tener conto delle cessioni di beni ovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA (se precedente, rileva la annotazione nelle scritture contabili obbligatorie).
Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. A tale riguardo si ritiene che l’inizio dell’attività coincida con l’attribuzione del numero di partita IVA al soggetto passivo. 
In tutti gli altri casi il periodo di riferimento è mensile. 
Va ricordato che i soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono, comunque, optare per la presentazione con periodicità mensile, ma tale scelta vale per l’intero anno solare. 
Le istruzioni al modello forniscono una precisazione sul momento rilevante per determinare le operazioni da segnalare nel periodo di riferimento (mese o trimestre). Il provvedimento del 2 agosto, infatti, dispone che il nuovo modello debba essere utilizzato per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, fatta salva, come detto, la possibilità di usare il vecchio modello per le operazioni fino a tutto il 2013. 
Si potrebbe essere indotti a ritenere, quindi, che il momento rilevante ai fini dell'inclusione di un'operazione in una data comunicazione, debba essere quello di effettuazione dell'operazione, individuato ai fini Iva in base all'articolo 6 del D.P.R. 633/1972. 
Le nuove istruzioni chiariscono ora che il nuovo modello deve essere utilizzato per comunicare le operazioni “registrate” dal 1° ottobre 2013. 
Già con la Circolare n. 53/E/2010, l’Agenzia aveva chiarito che, tenuto conto della finalità dell'adempimento (contrasto all’ evasione e alla frode fiscale), il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione nei registri Iva, o se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie, delle operazioni realizzate .
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti