Spesometro e sanzioni: linea “morbida” dell’Agenzia

Anticipazione del Direttore dell'Agenzia Attilio Befera
Linea “morbida” dell’Amministrazione Finanziaria per ritardi di pochi giorni o difficoltà oggettive nella spedizione dei dati relativi all’invio dei dati 2012 dello spesometro. E’ quanto affermato dal Direttore dell'Agenzia, Attilio Befera, durante l’incontro avvenuto giovedì con gli imprenditori campani presso la sede di Confindustria Salerno. 
Motivazione - La motivazione della linea soft anticipata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate è individuabile nella tardiva pubblicazione del modello polivalente avvenuta il 10 ottobre scorso rispetto all’imminente scadenza per l'invio dei dati 2012 che, come noto, è fissata per il prossimo 12 novembre per i soggetti obbligati che effettuano le liquidazioni mensili dell'Iva. 
L’Amministrazione Finanziaria nella considerazione di quanto detto e delle difficoltà relative all’aggiornamento dei software da parte delle software house ha deciso, dunque, di adottare un linea tollerante. 
Il margine di tolleranza - In sostanza, qualche giorno di ritardo nell’invio, la mancata barratura delle caselle che indicano la presenza di un'operazione particolare o il numero non esatto di operazioni aggregate dovrebbero rientrare tra gli errori sui quali l’Amministrazione Finanziaria non “dovrebbe” applicare sanzioni. 
Il condizionale è d’obbligo in attesa di indicazioni ufficiali. 
In considerazione della possibile sanzione, che è bene ricordare potrebbe variare da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro, è necessario analizzare quali siano gli errori tollerabili. 
In via preliminare, pare opportuno sottolineare che il margine di tolleranza dovrebbe riguardare gli errori che non influiscono sulla bontà dei dati indicati nel modello. 
Gli errori “tollerati” - In base a tale considerazione, si “potrebbero” ritenere inclusi negli errori tollerabili innanzitutto l’invio con pochi giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste per l'invio dello spesometro che, si ricorda, sono stabilite rispettivamente il 12 novembre per i soggetti mensili e il 21 novembre per i soggetti trimestrali. 
Inoltre, si “potrebbero” ritenere inclusi negli errori tollerabili l'indicazione inesatta del numero delle operazioni attive o passive aggregate da effettuare nel quadro "FA" o "SA", l'indicazione di operazioni escluse dalla comunicazione perché inferiori alla soglia minima. 
Le operazioni da monitorare – Per evitare di incappare nella già menzionata sanzione, il cui importo si ribadisce varia da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro, oltre all’aiuto derivante dall’atteggiamento “collaborativo”offerto dall’Amministrazione Finanziaria, è opportuno monitorare alcune operazioni.
Ad esempio, è bene ricordare che rimane l’obbligo di comunicazione relativamente all’acquisto di carburante in presenza della compilazione della scheda carburanti, cosi come l’indicazione delle fatture ricevute per acquisti da contribuenti minimi da effettuare nel quadro “FR”, indicando l'importo nella casella "importo" e non barrando la casella "Iva non esposta in fattura". 
Particolare attenzione, inoltre, va posta all’indicazione delle autofatture emesse per acquisti effettuati da soggetti non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, senza identificazione diretta o senza rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, co. 2 del D.P.R. 633/1972 da effettuare nel quadro “FE” barrando l’apposita casella. 
Si ricorda, infine, che in presenza di operazioni straordinarie, se il soggetto obbligato alla presentazione dello speso metro non si estingue lo stesso vi provvederà autonomamente; diversamente, in caso di estinzione del soggetto obbligato alla presentazione dello speso metro vi provvederà il soggetto subentrante.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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