Spesometro senza «ripescaggi»

Le operazioni con Paesi black list sotto 500 euro non vanno comunicate
Spesometro e comunicazioni black list in cerca di coordinamento. A seguito del varo della modulistica unificata a opera del provvedimento delle Entrate del 2 agosto, sono sorti alcuni punti di sovrapposizione fra i due adempimenti che necessitano di chiarimenti da parte dell'amministrazione. 
Cosa cambia
Per quanto riguarda le comunicazioni black list, il provvedimento è intervenuto rendendo obbligatorio l'utilizzo del nuovo modello mantenendo fermi, però, i termini di invio previsti dal Dm 30 marzo 2010. Allo stesso tempo, è stata disposta l'abrogazione dei provvedimenti direttoriali del 28 maggio e 5 luglio 2010. Quindi, quanto alle black list, i principi sottesi alla ratio della comunicazione e i periodi di riferimento per l'invio dei dati previsti dal Dm rimangono validi, mentre il modello e le connesse specifiche tecniche sono cambiati, siccome "assorbiti" dal provvedimento del 2 agosto. 
Tale impostazione, in assenza di pronunce ufficiali, potrebbe indurre a ritenere operanti anche in materia di black list le regole di compilazione formalizzate dal provvedimento in parola, ivi comprese le esclusioni oggettive (paragrafo 4 del provvedimento del 2 agosto). Ciò comporterebbe, in particolare, l'estromissione dalla comunicazione black list delle importazioni ed esportazioni. Ma questa conseguenza non è accettabile sia per motivi sistematici che logici. Sul primo versante, va notato che la rubrica del provvedimento è chiara nel circoscriverne il campo si applicazione alle modalità e termini delle comunicazioni connesse allo spesometro e alle operazioni turistiche e non anche alle altre fattispecie considerate nel testo normativo, quali le black list, interessate solo per la modulistica. 
Misure formali e sostanziali
Il provvedimento, dunque, per la categoria di operazioni citate in rubrica (spesometro e operazioni con turisti stranieri), contiene misure non solo formali ma anche sostanziali, mentre per quanto riguarda gli altri istituti considerati, fra cui le black list, si limita a disporre regole a carattere formale volte a semplificare, mediante l'utilizzo di una modulistica unica, gli obblighi comunicativi a carico dei contribuenti. Inoltre, sul piano logico, estromettere importazioni ed esportazioni dalle black list determinerebbe una evidente perdita di informativa siccome si escluderebbero dall'adempimento in discorso operazioni (le importazioni e le esportazioni, appunto) che essendo fuori anche dallo spesometro sfuggirebbero a qualunque segnalazione perché non acquisibili tramite strumenti alternativi. Infatti, come si evince dalle circolari 53/E/2010 e 2/E/2011, la finalità delle comunicazioni black list non è quella di tracciare il movimento fisico dei beni – possibile mediante il sistema doganale – quanto il comprendere chi c'è "dietro" una certa transazione, ossia stabilire se il beneficiario di una operazione è stabilito in un paradiso fiscale. Per tutto ciò, l'opinione è che importazioni ed esportazioni siano (ancora) operazioni soggette alla comunicazione black list.
La soluzione
Del resto, in coerenza con gli esposti principi, le operazioni oggetto della comunicazione black list, che a differenza di quanto esplicitamente previsto nel provvedimento del 22 dicembre 2010 sullo spesometro, non sono più annoverate fra quelle escluse da questo adempimento (paragrafo 4), dovrebbero comunque rimanere tali per evitare l'inutile duplicazione della informativa. E così dovrebbe essere anche per le operazioni di importo non superiore a 500 euro: siccome escluse dalle black list per finalità di semplificazione (Dl 16/2012), per lo stesso motivo dovrebbero ritenersi escluse dallo spesometro. In effetti, a ragionare diversamente, si arriverebbe al paradosso per cui la medesima operazione non eccedente i 500 euro esclusa ai fini black list perché priva di pericolosità, diventerebbe invece rilevante sul fronte dello spesometro, con un notevole (e ingiustificato) aggravio adempimentale a carico del contribuente. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

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