Versamenti e maggiorazione: le irregolarità

Il versamento effettuato nel periodo 16 giugno/16 luglio senza la maggiorazione è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento.
Nel commento fatto da Assonime circa i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, viene approfondito il tema degli errori commessi dai contribuenti in sede di versamento delle imposte entro il c.d. termine lungo.
Errori effettuati dai contribuenti nella somma versata - I contribuenti hanno la facoltà di effettuare il versamento del saldo e del primo acconto scaturenti da Unico e IRAP entro il 16 luglio (c.d. termine lungo) posto che il termine ordinario scade il 16 giugno – previa maggiorazione dello 0,40% a titolo di maggiorazione. 
È accaduto, tuttavia, che diverse imprese abbiano commesso errori in sede di determinazione della somma complessivamente dovuta a tale titolo (imposta e maggiorazione). In particolare, nel successivo momento in cui si è proceduto alla compilazione e presentazione di Unico, ci si è accorti che il versamento a saldo operato a luglio non era allineato con l’effettivo debito di imposta liquidato nella dichiarazione. 
Anche in questo caso, alcuni organi accertatori avevano assunto una posizione interpretativa alquanto formalistica che suscitava non poche perplessità. 
Ad esempio, alcune società, ritenendo erroneamente che l’imposta dovuta fosse ad esempio 95 – anziché 100 – hanno versato a titolo di saldo IRES nel periodo 16 giugno-16 luglio una somma pari a 95 più la maggiorazione dello 0,40 su tale importo, ossia 95,38, anziché 100,4 (100 a titolo di imposta e 0,40 a titolo di interessi corrispettivi). 
Nella stessa situazione si sono ritrovate anche quelle imprese che, anziché sull’imposta, hanno commesso errori in merito all’importo della maggiorazione dovuta. In entrambe le ipotesi, si tratta di un versamento parziale rispetto a quanto dovuto e in relazione al quale non è oggettivamente possibile comprendere a quale dei due importi (imposta o maggiorazione) sia riferibile l’errore commesso dal contribuente, in quanto il versamento relativo all’imposta è effettuato unitamente alla predetta maggiorazione con un unico codice tributo. 
Tali contribuenti, accortisi dell’errore in sede di presentazione del relativo modello di dichiarazione e intendendo fruire del ravvedimento operoso, hanno provveduto a versare nei termini previsti da tale disciplina l’importo corrispondente alla differenza tra:
- quanto dovuto al 16 luglio (100,4); 
- e quanto effettivamente versato entro tale data (95,38), cioè 5,02; 
e hanno commisurato a tale differenza le sanzioni per le violazioni degli obblighi di versamento dovute nella misura ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. 
Sennonché, taluni uffici dell’Amministrazione Finanziaria hanno disconosciuto l’efficacia del versamento effettuato nel termine lungo e, conseguentemente, hanno applicato le sanzioni per tardivo versamento anche alle somme versate nel periodo 16 giugno–16 luglio. 
La proposta di Assonime - Alla luce di queste considerazioni, Assonime aveva espresso il convincimento che anche in questo caso il versamento effettuato dai contribuenti dovesse essere considerato unitariamente, con la conseguenza, dunque, che solo sulla differenza tra quanto dovuto entro il termine lungo (nell’esempio: 100,4) e quanto effettivamente versato entro tale termine (nell’esempio: 95,38) doveva trovare applicazione la sanzione per omesso versamento. 
Il dietro front dell’Agenzia - Con la circolare n. 27/E del 2013 l’Amministrazione Finanziaria conferma la correttezza di questa soluzione interpretativa. In particolare, l’Agenzia delle Entrate dopo aver precisato, anche sulla base di un parere dell’Avvocatura di Stato, che il versamento effettuato nel periodo 16 giugno–16 luglio senza la maggiorazione è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, spiega che, ad esempio, nel caso di una società A, che a fronte di un debito relativo al saldo IRES di 400, ha versato complessivamente 100,4 (anziché 401,6), l’organo accertatore applicherà la sanzione per omesso versamento solo sulla differenza tra quanto dovuto (401,6) e quanto versato (100,4), cioè solo su 301,2, e provvederà altresì al recupero della differenza d’imposta dovuta, di € 301,2 e degli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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