Accertamento. Le valutazioni per scegliere fra chiusura e contenzioso se la pretesa del Fisco è parzialmente fondata

Sanzioni, lo sconto frena la lite
In caso di sconfitta in giudizio le penalità sono applicabili al 100 per cento
L'incremento degli accertamenti (cui di norma si assiste in questo periodo) relativi, soprattutto, al periodo di imposta in decadenza, impone ai contribuenti e a chi li assiste di effettuare delle valutazioni circa le scelte da assumere. In presenza di accertamenti ritenuti in parte fondati è opportuno fare alcuni calcoli prima di intraprendere la via del contenzioso. In alternativa all'impugnazione, che comporta il pagamento delle sanzioni intere per la parte di soccombenza, occorre valutare i benefici della riduzione delle penalità offerti dai vari istituti deflativi. In sostanza è possibile accettare in toto le contestazioni o, in alternativa, instaurare un contraddittorio con il Fisco nell'ambito dell'adesione o, ancora, definire le sole sanzioni e impugnare comunque l'atto.
Acquiescenza
In caso di accertamento fondato su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, il contribuente ha l'opportunità di ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate, rinunciando a impugnare l'atto. In tal caso, le sanzioni irrogate sono ridotte a 1/3 o a 1/6 (se l'atto non risulta preceduto da invito al contraddittorio o da un Pvc definibili). Per beneficiare di queste riduzioni occorre, tuttavia, che il pagamento delle somme dovute (imposte per intero e interessi, oltre a sanzioni ridotte) avvenga entro il termine di proposizione del ricorso, ossia entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto.
Accertamento con adesione
Il contribuente può tentare un "accordo" attraverso il procedimento di adesione. In questo caso il termine per impugnare l'atto di accertamento (l'irrogazione delle sanzioni è esclusa) è sospeso per un periodo di 90 giorni. L'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni comminate nell'atto di accertamento nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge (pari al 100% delle maggiori imposte contestate), versando le nuove somme rideterminate entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione. Inoltre, la definizione ha effetto sui contributi assistenziali e previdenziali. In pratica, il contribuente che concorda con il Fisco dovrà poi regolarizzare la sua posizione anche con gli enti previdenziali.
Il versamento del dovuto
Le somme dovute a seguito di acquiescenza e di accertamento con adesione si versano, in unica soluzione o in forma rateale, utilizzando: il modello F24 per le imposte sui redditi, le imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti; il modello F23 per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti. Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, 12 rate trimestrali sempre di pari importo. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. Per il versamento delle somme dovute il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati, solo se gli importi a debito siano da versare con F24.
La definizione delle sanzioni
Qualora il contribuente rinunci alla definizione dell'intero atto, può definire le sole sanzioni irrogate, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo le maggiori imposte. In questo caso si ottiene la riduzione delle sanzioni a 1/3 di quelle irrogate (che quindi possono essere anche di importo maggiore del minimo edittale, si pensi al caso non raro di applicazione delle sanzioni nella misura massima), a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso. Per fare ciò si ha tempo fino alla presentazione del ricorso (60 o 150 giorni dalla notifica dell'accertamento in caso di adesione). Si ricorda, infine, che se l'accertamento contempla la riduzione delle sanzioni a 1/6, l'acquiescenza alle sole sanzioni avviene sempre con il pagamento di 1/3. Quest'ultima scelta va ben valutata in quanto l'agenzia delle Entrate (e di recente anche la Suprema Corte) ha sostenuto la non ripetibilità di quanto versato a titolo sanzionatorio in caso di esito favorevole al contribuente del contenzioso.
Da considerare, infine, che in caso di impugnazione dell'atto, salvo la sospensione giudiziale disposta dalla Ctp, occorre comunque versare 1/3 della maggiori imposte accertate.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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