Acquisti da San Marino

Nel solco delle semplificazioni, il nuovo spesometro telematico da ottobre 2013 sarà utilizzato ogni mese per gli acquisti da San Marino. Ma si tratta di vera semplificazione?
La Repubblica di San Marino si caratterizza, dal punto di vista doganale, per l'assenza di frontiere doganali con l'Italia e quindi con l'Unione Europea.
San Marino ha siglato un accordo di buon vicinato con la Repubblica Italiana (31.03.1939) ed un accordo di
cooperazione e di unione doganale con l'UE (16.12.1991).
Ai fini IVA, l'assenza di controlli doganali ha comportato la necessità di una particolare procedura per disciplinare le operazioni fisiche con San Marino. La procedura è disciplinata dall'art. 71 del DPR 633/1972 e dal D.M. 24.12.1993.
Le vendite verso operatori commerciali di San Marino (in possesso di apposito codice identificativo) non sono soggette ad IVA italiana e devono essere indicate ai soli fini statistici nell'Intrastat.
L'imposta sui beni destinati all'Italia deve essere invece versata in Italia. A tal fine l'art. 8 del D.M. prevede che il cedente di San Marino versi l'imposta, tramite l'Ufficio Tributario del proprio Paese. In tal modo il cessionario italiano – avendo i requisiti – potrà portare in detrazione l'imposta prepagata senza ulteriori adempimenti e senza necessità di indicare l'operazione nell'Intrastat.
Esiste una procedura alternativa più ampiamente applicata quando l'acquirente italiano è un operatore economico identificato con Partita IVA. L'art. 13 del D.M. consente, infatti, al cedente di emettere una fattura, vistata dall'Ufficio Tributario di San Marino, senza addebito di imposta.
In questo ultimo caso l'acquirente italiano registra la fattura applicando il reverse charge e ha l'ulteriore onere,
imposto dall'art. 16 del D.M., di comunicare all'Ufficio Tributario italiano l'acquisto ed i dati relativi alla
registrazione della fattura.
Secondo la circolare n. 30 del 20.04.1973 la comunicazione deve avvenire in forma libera entro 5 giorni dalla annotazione nel registro degli acquisti.
Il decreto sullo spesometro interviene su questo ultimo punto – spesso trascurato dagli operatori – nel presupposto di un dichiarato intento semplificatorio.
Con le nuove regole la comunicazione relativa agli acquisti da San Marino dovrà essere effettuata mensilmente con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando il modello predisposto per lo spesometro.
Gli acquisti interessati sono quelli relativi a beni, rimanendo esclusi i servizi. La comunicazione telematica deve essere effettuata per tutti gli acquisti di beni provenienti da San Marino annotati dal 1.10.2013. La comunicazione deve elencare tutti gli acquisti effettuati nel mese precedente senza possibilità di aggregare i dati.
L'intervento normativo allunga di fatto i tempi relativi alle comunicazioni da 5 giorni ad un mese ma impone un nuovo adempimento – parallelo all'Intrastat acquisti - caratterizzato dalle complicazioni (e dai costi) delle comunicazioni telematiche destinato, magari, a qualche acquisto isolato di cancelleria.
Fonte: ratio mattino del 5/9/2013 autore Alberto Di Vita

Commenti