Adempimenti. A meno di un mese dalla scadenza, prevista per il 12 dicembre, restano in attesa di chiarimenti molte questioni operative

Finanziamenti dei soci senza certezze
Tra i dubbi la convivenza nello stesso anno di apporti e restituzioni e i limiti per la rilevanza
A meno di un mese dalla scadenza del 12 dicembre 2013 per l'invio alle Entrate della comunicazione dei "finanziamenti" e delle "capitalizzazioni" concessi alla ditta individuale dai familiari dell'imprenditore o alla società dai soci, l'Agenzia non ha ancora chiarito i tanti dubbi sui dati da indicare nel modello approvato dal provvedimento 2 agosto 2013, n. 94904, senza le consuete "istruzioni per la compilazione", che caratterizzano tutte le comunicazioni da spedire all'Amministrazione finanziaria.
Entro il 12 dicembre 2013, chi esercita «attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva» deve comunicare alle Entrate «i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa» nel 2012, «finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore» a 3.600 euro (provvedimento 2 agosto 2013, n. 94904).
Finanziatori
Considerando che la norma obbliga a comunicare «i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa» i «finanziamenti» o le «capitalizzazioni», non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (anche familiare o coniugale), che ha finanziato la propria impresa. Per le ditte, quindi, vanno comunicati solo gli apporti dei «familiari dell'imprenditore» e non quelli effettuati da quest'ultimo. Si ritiene che i familiari da monitorare siano «il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado», ai sensi dell'articolo 5, comma 5, Tuir.
Per le società, non vanno comunicati i versamenti del socio non persona fisica ovvero dal familiare del socio della società. In quest'ultimo caso, la "capitalizzazione" dell'ente da parte del parente del socio non sarebbe consentita civilisticamente, in quanto solo i soci possono versare a patrimonio netto. Il "finanziamento", poi, sarebbe vietato dall'articolo 11, Testo unico bancario e dalla delibera Cicr n. 1058/2005. 
Soggetti obbligati all'invio
Anche se la comunicazione riguarda i versamenti dei soci (persone fisiche) della società o dei familiari dell'imprenditore, non sono questi i soggetti che devono spedirla alle Entrate, ma l'obbligo ricade solo sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società commerciali, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente). Sono esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.
Versamenti dell'anno
La comunicazione è annuale e riguarda solo i versamenti effettuati dal 2012 in poi e non quelli precedenti (diversamente da quanto era stabilito dal superato provvedimento 16 novembre 2011), quindi, ad esempio quella relativa al 2012 (invio entro il 12 dicembre 2013) deve contenere solo i versamenti del 2012 e quella relativa al 2013 (invio entro il 30 aprile 2014), non deve ripetere quelli del 2012, ma deve indicare solo quelli del 2013.
Versamenti restituiti
La norma parla di finanziamenti o capitalizzazioni "concessi" all'impresa, senza specificare se questi debbano essere al netto delle restituzioni. Il problema della restituzione non riguarda in generale le "capitalizzazioni" a patrimonio netto, in quanto i versamenti in c/capitale (o a fondo perduto) sono restituibili solo con lo scioglimento della società. Va ricordato, però, che i versamenti in c/aumento di capitale sono conferimenti destinati «ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione» (OIC 28). Lo stesso vale per i versamenti in c/futuro aumento di capitale.
In ogni caso, non sono considerati finanziamenti gli anticipi fatti dall'amministratore, dal socio di snc o dall'accomandatario di sas per pagare le spese di trasferta per prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande, viaggio o trasporto: vengono rimborsate dalla società mensilmente o anche dopo mesi.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani 

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