Aspetti contabili apparecchi da divertimento

Per l'attività di gestione apparecchi da divertimento ai sensi del comma 6 art. 110 rd 733/1931 Tulps, gli incassi derivanti dalle giocate vanno così suddivisi:
- 75% alle vincite;
- 13,50% Preu;
- 11,50% ripartito fra gestore ed esercente quali incaricati della raccolta dal concessionario che gestisce la rete nazionale (operazione in esenzione Iva art.10 c.1 n.6 dpr 633/1972).
Domanda: 
In regime di contabilità semplificata è corretto registrare nel registro dei corrispettivi solo quella parte dell'incasso (che è già al netto del 75% delle vincite) riferito alla remunerazione del gestore, omettendo, quindi, di registrare nel registro delle spese il costo Preu e quanto corrisposto all'esercente?
In regime di contabilità ordinaria, invece, tutto deve essere rilevato e fatto transitare per il conto economico?
Risposta:
- Nella contabilità semplificata non è dovuta alcuna registrazione inerente i movimenti di cassa o i crediti e debiti, pertanto è necessario registrare nel registro corrispettivi la parte di incasso che costituisce ricavo per il gestore ai fini del computo delle componenti positive di reddito e del volume di affari, mentre ciò che viene movimentato come componente di debito nei confronti dell'erario o quale debito nei riguardi dell'esercente non costituisce costo per il gestore ma solo operazione finanziaria la cui movimentazione non è rilevata dalla contabilità semplificata.
- Nel caso di contabilità ordinaria si deve tenere conto sia delle componenti di costo e ricavo che dei movimenti a livello di debito o credito per far quadrare anche la componente finanziaria (cassa).
Quindi si registrano le entrate di cassa (giocate) e si pone il contropartita l'uscita delle vincite, il debito verso l'erario a titolo di Preu, il debito verso l'esercente (per la sua quota di compenso) e resta la quota di ricavo del gestore a chiudere la quadratura della scrittura.
Fonte: Italia Oggi autore Christina Feriozzi 

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