Comunicazione delle capitalizzazioni nelle cooperative

Entro il 12.12.2013 le società cooperative dovranno comunicare al Fisco le capitalizzazioni e i finanziamenti effettuati dai soci nel corso del 2012 di importo superiore a 3.600 euro, ivi compresi i versamenti a titolo di capitale sociale conseguenti all'ammissione di nuovi soci.
Entro il 12.12.2013 le società cooperative dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le capitalizzazioni e i finanziamenti effettuati dai soci nel corso del 2012 di ammontare superiore a 3.600 euro. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti già in possesso dell'Amministrazione, quali, ad esempio, i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate per atto pubblico o scrittura privata registrata.
Focalizzando l'attenzione sulle sole capitalizzazioni, si evidenzia che nelle società cooperative, a differenza delle società lucrative a capitale fisso (es. S.n.c, S.r.l e S.p.a), l'ingresso di nuovi soci avviene sulla base di una "semplice" delibera di Consiglio di Amministrazione, senza alcuna modificazione dell'atto costitutivo e senza alcuna comunicazione all'Amministrazione Finanziaria (Artt. 2524, 2528 C.C.). Ne consegue che tali informazioni, non risultando "tracciate", dovranno essere incluse nel nuovo modello di comunicazione approvato con il provvedimento n. 94904 del 2.08.2013. I dati da comunicare riguarderanno esclusivamente i versamenti eseguiti nel 2012 a prescindere dalla data della delibera di ammissione del socio.
Il citato Provvedimento stabilisce, inoltre, che "l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro", ma non precisa a quale soggetto debba riferirsi il limite: al socio o alla società.
E' quindi necessario che l'Agenzia delle Entrate chiarisca quanto prima se la soglia dei 3.600 euro sia riferita al socio o alla società nel suo complesso, in quanto, in considerazione della bassa propensione alla capitalizzazione nelle società cooperative, la platea di cooperative interessate nelle due ipotesi è notevolmente diversa.
Parimenti dovranno essere comunicate tutte le altre forme di capitalizzazione che non si sono concretizzate in
atti pubblici o scritture private registrate, quali i versamenti in conto capitale, i versamenti in conto futuro aumento di capitale e ogni aumento di capitale che non abbia comportato la modificazione dell'atto costitutivo (art. 2524, c. 3).
A parere di chi scrive, costituiscono una forma di capitalizzazione oggetto di comunicazione, l'apporto di
capitale effettuato mediante l'utilizzo dei crediti derivanti dall'attività mutualistica, fattispecie diffusa in
particolare nell'ambito della cooperazione agricola.
Dovrebbero essere esclusi dalla comunicazione i ristorni destinati ad aumento gratuito del capitale sociale e le
rivalutazioni del capitale sociale ex art. 7 L. 59/1992, in quanto, pur essendo innegabilmente delle capitalizzazioni, non costituiscono apporti di nuove risorse provenienti dal patrimonio dei soci e quindi non sarebbero idonei a ricostruire sinteticamente il reddito, finalità ultima a cui mira l'Agenzia delle Entrate con questo adempimento.
In aggiunta a quanto sopra, rimangono irrisolti diversi dubbi interpretativi, quali ad esempio il tema delle
restituzioni di capitale, in un quadro che vede, a circa 15 giorni dalla scadenza, l'assenza di istruzioni al modello di comunicazione nonché di una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: ratio mattino del 25/11/2013 autore Manuel Zanardi

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