Comunicazione finanziamenti: adempimento mai nato e dubbi irrisolti

In attesa della scadenza del 12 dicembre 2013, cerchiamo di dissipare i dubbi che ancora aleggiano sulla comunicazione dei finanziamenti dei soci alla società.
A oggi mancano le indicazioni operative: gli operatori non hanno, quindi, alcuna certezza in merito alle corrette modalità di compilazione (si pensi al riferimento della soglia dei 3.600 euro, alla compilazione del frontespizio, alle tipologie di finanziamenti da comunicare, ecc.). Questo è alquanto sconfortante, se si pensa alla valenza che i dati in questione avranno ai fini dell’accertamento sintetico. 
Il Provv. n. 94904 del 2 agosto 2013 è l’unico punto di partenza per la compilazione del modello, dato che la norma istitutiva della comunicazione dei beni ai soci (art.2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 138/2011) non la prevede neppure. Dunque, innanzitutto, va detto che il legislatore non ha previsto alcun obbligo di invio di tali dati, ma è l’Agenzia delle Entrate che in autonomia ha creato un nuovo adempimento. 
Sarebbe necessario che il legislatore ratificasse la possibilità di legiferare, di cui l’Amministrazione Finanziaria si è auto-investita, perché possa considerarsi valido ed efficace l’obbligo di compilazione e invio della comunicazione. 
La violazione dello Statuto del contribuente è accertata: 
- principio di non-retroattività nell’applicazione delle norme tributarie - l'efficacia di una norma tributaria decorre successivamente alla sua approvazione e pubblicazione – in questo caso non esiste neppure una norma alla base e il provv. del 0.08.2013 richiede di comunicare dati del 2012; 
- principio di correttezza e buona fede: non possono essere irrogate sanzioni se non in presenza di violazioni sostanziali, ossia se non esiste debito di imposta; se i ritardi dipendono da errori dell'amministrazione oppure da un oggettiva incertezza della legge – e sicuramente l’incertezza non manca in questo caso. 
Cerchiamo di fornire alcune indicazioni operative. 
L’esonero per i flussi già noti all’anagrafe tributaria – Tra gli esoneri previsti dal citato provvedimento vi è quello degli apporti già conosciuti dall’amministrazione. Al paragrafo 3.1 si legge: “Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria”. 
Un’interpretazione ragionevole potrebbe essere quella di considerare l’esonero come circoscritto all’apporto formalizzato in un atto che sia stato comunicato all’Amministrazione Finanziaria. Non sembra sia sufficiente una conoscenza generica (come un bonifico tracciabile che potrebbe essere escluso in quanto conosciuto dall’Agenzia tramite lo spesometro degli operatori finanziari o tramite indagini finanziarie specifiche), ma deve essere noto l’atto stesso in cui si manifesta l’apporto. 
Nessuna comunicazione, quindi, è dovuta se il finanziamento risulta da un documento registrato ovvero si tratti di un atto di aumento di capitale. Lo stesso provvedimento tra le motivazioni chiarisce: “Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione è già in possesso (ad es. finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata)”. 
L’apporto in anni diversi – Una questione dibattuta è quella dell’apporto deliberato nel 2011 ed effettuato materialmente nel 2012 o del versamento in conto futuro aumento di capitale avvenuto nel 2012, poi formalizzato nel corso del 2013 tramite delibera. Qual è il momento esatto in cui l’apporto è avvenuto? 
In entrambi i casi l’Amministrazione Finanziaria avrà informazioni dall’atto in anni diversi, rispettivamente 2011 e 2013, da quello oggetto di monitoraggio (2012), quindi non avrà evidenza dell’effettivo apporto avvenuto nel corso dell’anno interessato. 
Ora se il fine della raccolta dati è l’accertamento sintetico è il flusso che interessa, dato che è l’apporto in società che esprime capacità contributiva, la quale dovrà essere spiegata dal contribuente all’Agenzia. Sarà, dunque, necessario fornire tale informazione tramite l’invio della comunicazione nell’anno di effettiva uscita della provvista finanziaria. 
Le soglie sono due – Si ricorda che le istruzioni sono precise nel riferire il limite a ogni singola categoria di versamento (finanziamenti e capitalizzazioni), per cui, effettivamente i limiti sono due, uno per ciascuna forma di apporto. Se ad esempio il socio effettuasse nel 2012 un finanziamento alla società di 3.000 euro e un versamento nello stesso anno in conto futuro aumento di capitale di 2.000 euro, la soglia non verrebbe superata in entrambi i casi e nessuna comunicazione andrebbe fatta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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