Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni ancora «al buio»

Restano molti aspetti che richiederebbero un intervento da parte dell’Agenzia
La comunicazione telematica dei finanziamenti e capitalizzazioni erogate dai soci, salvo proroghe o tolleranze in scadenza il 12 dicembre, presenta alcuni aspetti ancora tutti da esplorare.
Il provvedimento 2 agosto 2013 n. 94904 ha previsto la soglia di 3.600 euro l’anno, al di sotto della quale il finanziamento ovvero la capitalizzazione (versamenti a fondo perduto, rinuncia al credito, ecc.) non vanno comunicati.
Sul punto, dovrà essere chiarito:
- se la suddetta soglia di 3.600 euro debba intendersi riferita alla società, come sembra plausibile, ovvero debba riguardare ogni singolo socio. Tale convincimento è supportato dalla circostanza che la comunicazione dei finanziamenti può essere fatta solo dalla società e non dai soci (a differenza della comunicazione riferita ai beni) e dal fatto che la società non sarebbe in grado di conoscere l’esistenza di finanziamenti o capitalizzazioni fatti a beneficio di altre società partecipate dal singolo socio;
- se, nell’ipotesi, da parte dello stesso socio, di una successione finanziamenti (es. 5.000 e 8.000 euro) a cui corrispondono nel medesimo anno altrettante restituzioni (es. 5.000 e 8.000 euro), debba essere comunicato solo il saldo algebrico (ossia nell’esempio zero) ovvero se, seguendo il tracciato dell’attuale modello, debbano essere comunicate solo le erogazioni e, per ognuna di esse, importo e relativa data. Se così fosse, in sostanza, si dovrebbe indicare nella comunicazione l’intera sezione “Avere” della voce contabile “finanziamenti da parte dei soci”, a nulla rilevando la sezione “Dare” (rimborsi);
- se vada comunicata o meno l’ipotesi in cui un socio, imprenditore individuale o professionista, rinunci ad un credito vantato nei confronti della propria società per una transazione commerciale o per una prestazione professionale. Sul punto si osserva che il creditore che rinuncia ad un credito (remissione del debito) contabilizza una perdita su crediti (se imprenditore) e, di converso, il debitore contabilizza una sopravvenienza attiva. L’operazione è per entrambi fiscalmente rilevante. In sostanza, occorre stabilire se prevale la natura dell’operazione originaria e dunque nulla debba essere comunicato, ovvero se prevale la circostanza che sia il socio il protagonista della vicenda e dunque la comunicazione vada fatta;
- se, nell’ipotesi in cui il socio abbia erogato nel 2011 (anno non monitorato) un finanziamento per il quale nel 2012 abbia rinunciato ad ottenerne la restituzione, vada segnalata la capitalizzazione del 2012 nonostante la manifestazione della capacità contributiva si è avuta nel 2011;
- se, nell’ipotesi in cui il socio, ad esempio, nel mese di marzo 2012, abbia erogato un finanziamento regolarmente annotato nella comunicazione telematica al quale abbia poi rinunciato, ad esempio, nel mese di settembre 2012, vada indicata anche tale ultima circostanza. La somma dei due dati presenti nella comunicazione è ovviamente fuorviante, poiché non fornisce traccia di quando è stato erogato il finanziamento a cui si è poi rinunciato, posto che potrebbe riferirsi ad anni precedenti;
- se vadano comunicati o meno il finanziamento o la capitalizzazione effettuata da un socio o da un suo familiare nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto;
- se l’apporto alla spa o sapa da parte del socio (considerato soggetto terzo) avviene nell’ambito del particolare istituto dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c., quale debba essere ai fini comunicativi la sorte dei suddetti apporti, che possono sostanziarsi sia in finanziamenti destinati che in apporti destinati allo specifico scopo da parte del socio;
- se debbano essere comunicati anche i finanziamenti che il familiare dell’imprenditore individuale eroga all’impresa quando, come accade sovente, i conti correnti bancari dai quali vengono prelevate le somme per la gestione dell’impresa sono cointestati a marito e moglie;
- se, nell’ipotesi di società di persone che nel patrimonio netto presentano utili indivisi, tale circostanza configuri una sorta di finanziamento dei suddetti soci alla società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili con obbligo di monitoraggio o, come sembra preferibile, nulla debba essere comunicato, poiché vi è stata alcuna movimentazione finanziaria quando, d’altronde, l’utile (anche quello indiviso) è già confluito per trasparenza ai soci che lo hanno tassato.
Inoltre, come già evidenziato su Eutekne.info, dovrà essere chiarito se sia sanzionabile (e in che misura) l’ipotesi di omessa o infedele comunicazione di cui trattasi, da erogarsi, se del caso, al solo soggetto obbligato, vale a dire la società (si veda “Comunicazione dei finanziamenti al nodo sanzioni” del 4 novembre 2013).
Fonte: Eutekne autore Lelio CACCIAPAGLIA e Roberto PROTANI 

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