Comunicazione polivalente: pubblicate le FAQ

Nessuna sanzione se l’invio avviene entro il 31 gennaio 2014
L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito web la riposta alle domande più frequenti (FAQ) sulla comunicazione polivalente. 
I chiarimenti quadro per quadro - In particolare ha chiarito che per quanto riguarda: 
- il quadro BL, specifica che quanto già comunicato relativamente alle operazioni con controparte black list nel suddetto quadro, non deve essere ripetuto nel quadro SE. Le due caselle del quadro “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti da soggetti non residenti” vanno barrate rispettivamente nel caso di operazioni attive e operazioni passive; 
- il quadro FE, la casella “autofattura” deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, quindi per acquisti da soggetti non residenti. Vanno inserite, pertanto, le seguenti operazioni documentate da autofattura: acquisti da fornitori Extra- UE e acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT. Nel caso degli acquisti da fornitori extra UE, l’Agenzia ricorda che nella casella autofattura non vanno indicate le importazioni; 
- il quadro FR, la casella “autofattura” va barrata nel caso di acquisti da non residenti se mancano elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente, ma anche per le ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili. Le ipotesi di acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, co. 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura e acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione, regolarizza con l'emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta, possono essere riportate attraverso l’utilizzo del flag ‘Autofattura’ con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte; 
- il quadro FR, la casella "Reverse charge" va barrata anche nel caso di cessione di cellulari o microprocessori ai sensi dell’art. 17, co. 6, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre sono escluse dall’obbligo di comunicazione, le operazioni che hanno già costituito autonomo oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, quindi anche quelle riguardanti le cessioni di immobili (fatta eccezione per acconti versati in anno precedente al rogito); 
- il quadro SE, include gli acquisti di beni ex art. 7-bis e che il testo delle istruzioni sarà integrato con l’indicazione della citata norma. In generale, nel quadro SE vanno riportate tutte le operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni o operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. L’eventuale ripetizione in 3 quadri della stessa operazione passiva ricevuta da soggetto estero, non dovrebbe verificarsi, considerato che: in caso di impossibilità di identificazione della controparte estera (es. un acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche oppure un’ indicazione mancante o illeggibile dello Stato estero sulla fattura ricevuta) va comunicata la sola autofattura nel quadro FR e in caso di controparte estera da cui si riceve fattura completa di tutti i dati necessari, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE; 
- il quadro FN, esso include le sole operazioni attive effettuate con soggetti non residenti, ad esclusione delle esportazioni e delle operazioni da indicare negli elenchi Intrastat. L’Agenzia chiarisce che vanno ivi incluse anche operazioni non documentate da fattura realizzate in Italia con soggetti non residenti (sia UE che EXTRA - UE); 
- in generale per le operazioni prive di corrispettivo, anche esse vanno incluse nello spesometro ordinario: così le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è definita ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 633/1972, nonché la destinazione di beni a finalità estranee alla impresa (cfr. Circolare 24/E del 30/5/2011). Le cessioni gratuite di beni oggetto di auto-fatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa da parte dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita Iva del cedente. La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art. 18, comma 3, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1 euro; 
- le fatture emesse dagli operatori di cui all’art.22 e 74 ter del Decreto IVA (commercianti al minuto e coloro che somministrano alimenti e bevande, nonché agenzie viaggio), se di importo pari o superiore a 3600 euro lordi, vanno incluse nella comunicazione, a prescindere dalla registrazione nel registro dei corrispettivi, per gli anni 2012 e 2013. Resta ferma la facoltà di comunicare anche fatture di importo inferiore. 
Nessuna sanzione se l’invio avviene entro il 31 gennaio 2014 - Infine, cosa molto importante, l’Agenzia chiarisce che, visto il carattere di novità degli adempimenti in esame e la complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità, in sede di prima applicazione, ai soggetti dichiaranti non saranno applicate sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni. 
Firma e conservazione del modello - Infine, per quanto concerne la firma della dichiarazione e la conservazione del modello, dopo l’invio, l’Amministrazione specifica che trattandosi di un modello di comunicazione e non di un modello di dichiarazione, a esso non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, fermo restando l’obbligo da parte dell’intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par. 4.4 delle istruzioni, la comunicazione potrà essere conservata su supporto informatico, entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dovrà essere esibita ad eventuale richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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