Comunicazioni al Fisco. Opportuno separare gli adempimenti sui beni e sui finanziamenti.

La possibilità di semplificare alcuni adempimenti di cui si parla in questi giorni potrebbe riguardare anche la comunicazione dei beni assegnati in godimento ai soci e quella di finanziamenti e capitalizzazioni ricevute dai soci.
Il primo intervento che sarebbe auspicabile è il "divorzio" tra queste due comunicazioni: il modello unico approvato dall'agenzia delle Entrate, previsto nei due distinti provvedimenti emanati il 2 agosto, confonde le idee.
Come emerge sia dalle istruzioni sia dalla prassi delle Entrate (circolare 25/E/2012), l'obbligo di comunicare i beni in uso ai soci (e ai loro familiari) non è correlato a quello di segnalare i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute dai soci (e dai familiari dell'imprenditore). Anzi, spesso un'impresa è soggetta a una comunicazione e non all'altra e non è detto che per acquisire il bene concesso al socio sia utilizzato un suo finanziamento. Siccome l'intreccio tra i due adempimenti crea confusione (non solo a livello interpretativo, ma anche nella compilazione del modello) sarebbe opportuno separare i percorsi. 
Soprattutto per la comunicazione dei finanziamenti, che concettualmente non ha eccessive complicazioni né è correlata con gli obblighi dichiarativi del soggetto che ha effettuato l'apporto: le informazioni potrebbero essere inserite in un modello dichiarativo già esistente, come Unico o, ancora meglio, il 770 dell'impresa destinataria delle somme. Non pare, infatti, che vi sia l'assoluta necessità di introdurre una nuova modulistica ed una nuova scadenza con riguardo ad un adempimento che non comporta alcun versamento. 
Sempre con riferimento ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni, poi, una semplificazione sarebbe opportuna a livello di casistica. La richiesta di indicare gli apporti effettuati dai familiari dell'imprenditore individuale appare francamente eccessiva. Anche perché, nell'ambito dell'accertamento sintetico, gli uffici considerano (seppur in prima battuta) le posizioni a livello di nucleo familiare e non di singolo individuo. Analogamente, si potrebbe pensare a un esonero per le imprese che godono di regimi contabili agevolati (minimi, nuove iniziative produttive, fino ad arrivare ai soggetti in contabilità semplificata), perché appare abbastanza inusuale concedere semplificazioni contabili per poi imporre adempimenti che costringono a dotarsi di prospetti aggiuntivi.
In quest'ottica, anche la soglia dei 3.600 euro annui può essere ritoccata. Oltre a chiarire che il riferimento va inteso come rivolto alle cifre complessivamente versate dal singolo socio nell'anno (distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni), il limite potrebbe essere innalzato, senza con ciò compromettere le finalità per cui la comunicazione è stata studiata.
Per quanto attiene, invece, all'obbligo di segnalare i beni concessi in godimento ai soci, si potrebbe evitare la comunicazione ogni qual volta il socio, attraverso il quadro RL del proprio modello Unico, ha dichiarato correttamente il reddito in natura richiesto dall'articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del Tuir, così come appare piuttosto illusorio chiamare in causa l'imprenditore individuale, i suoi familiari, i soggetti diversi dalle persone fisiche e i soci o familiari delle altre società del gruppo. A parte il fatto che la norma non prevede questa estensione soggettiva, non è prevedibile che le comunicazioni saranno frequenti per queste fattispecie.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

Commenti