Dichiarazione d'intento: novità dal 1.1.2014

Il Disegno di Legge n. 958/2013 prevede alcune rilevanti modifiche normative in materia di effettuazione di operazioni, senza applicazione dell'Iva, nei confronti dell'esportatore abituale: a carico di quest'ultimo verrà, infatti, posto l'obbligo – attualmente in capo al fornitore – della comunicazione preventiva all'Amministrazione Finanziaria.
Il Disegno di Legge n. 958/2013, attualmente al vaglio del Parlamento, prevede la razionalizzazione di una serie di procedure ed adempimenti a cui sono tenute le imprese, tra i quali la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della volontà dell'esportatore abituale di effettuare una o più operazioni senza applicazione dell'Iva (art. 8, c. 1, lett. c), e c. 2 del D.P.R. n. 633/1972), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, c. 1, lett. a) del D.L. 746/1983. Attualmente, tale incombente – che può riguardare una o più operazioni con il medesimo cedente o prestatore, ad esempio per un dato periodo di tempo, comunque non eccedente l'anno solare, o sino a concorrenza di un determinato ammontare (R.M. n. 3/406976/1984) – deve essere preventivamente trasmessa al fornitore, affinchè provveda a darne comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.
Il suddetto quadro normativo è, tuttavia, destinato a mutare, in virtù di quanto previsto dall'art. 22, c. 1, lett. a) del Disegno di Legge n. 958/2013, per effetto del quale l'art. 1, c. 1, lett. c) del D.L. n. 746/1983 verrà modificato nel senso di stabilire a carico dell'esportatore abituale – in luogo dell'attuale consegna o spedizione al cedente o prestatore, ovvero presentazione in dogana – due specifici adempimenti, funzionalmente connessi: prima, la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che provvede, quindi, al rilascio di un'apposita ricevuta; poi, la predetta dichiarazione d'intento, unitamente alla predetta ricevuta emessa dall'Amministrazione Finanziaria, deve essere consegnata al cedente o prestatore, prima dell'effettuazione dell'operazione da non assoggettare all'applicazione dell'imposta.
Conseguentemente, verrà meno l'attuale obbligo per il fornitore di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta: a tale fine, deve procedere esclusivamente in via telematica, "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta". È, infatti, prevista l'integrale riformulazione dell'ultimo periodo dell'art. 1, c.1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, per effetto della quale il cedente o prestatore – dopo aver acquisito la dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale, unitamente alla ricevuta elettronica di avvenuta trasmissione all'Amministrazione Finanziaria – dovrà provvedere a riepilogare, nella dichiarazione annuale Iva, i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute, già comunicate dal predetto cessionario o committente.
È stato, inoltre, riscritto il predetto c. 4-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997, in virtù del quale il cedente o prestatore sarà tenuto, prima di effettuare l'operazione senza l'applicazione dell'Iva, ad accertarsi di aver ottenuto dal cessionario o committente la dichiarazione d'intento trasmessa da costui all'Amministrazione Finanziaria, unitamente alla ricevuta dalla stessa rilasciata: diversamente, nel caso di mancato addebito dell'imposta sul valore aggiunto, incorre nella citata sanzione del precedente c. 3, ovvero dal 100% al 200% dell'Iva non esposta in fattura.
L'art. 22, c. 3 del Disegno di Legge n. 958/2013 stabilisce, infine, che le predette novità normative di cui ai precedenti c.c. 1 e 2 si applicheranno a partire dalle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni da effettuare, senza applicazione dell'Iva, a decorrere dal prossimo 1.01.2014.
Fonte: Eutekne autore Michele Bana

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