Disapplicazione della normativa per le società di comodo in liquidazione

Per società di comodo si intendono quelle che, invece di svolgere un'attività d'impresa di tipo dinamico fungono da meri contenitori di beni caratterizzati da una gestione statica, limitata alla conservazione del patrimonio. A loro volta esse si distinguono in società non operative e società in perdita sistematica .
Per la prima tipologia occorre condurre una verifica sui beni iscritti nelle immobilizzazioni della società, applicando un coefficiente a ciascuna categoria di beni e calcolando il valore medio nell'ultimo triennio.
Se il valore medio dell'ultimo triennio della somma tra ricavi e incremento delle rimanenze non raggiungere il dato risultante dal test precedentemente descritto la società si considera di comodo. Tale verifica va condotta anno per anno.
I coefficienti da applicare per la verifica sono i seguenti:
• partecipazioni, strumenti finanziari e obbligazioni: 2%;
• immobili (diversi da A/10 e a destinazione abitativa), comprese le navi: 6%;
• immobili di categoria A/10 (uffici): 5%;
• immobili a destinazione abitativa: 4%;
• altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) 15%;
• altre immobilizzazioni (materiali e immateriali) se situate in comuni con meno di 1.000 abitanti: 1%.
La seconda tipologia deve prevedere una delle seguenti due situazioni:
• 3 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale;
• ovvero due in perdita ed uno con reddito inferiore al reddito minimo (tale reddito minimo si calcola applicando ai beni
iscritti nelle immobilizzazioni determinati coefficienti).
Al verificarsi di tale situazione nel quarto periodo d'imposta la società si considera di comodo.
La non operatività comporta:
- l'attribuzione ai fini Irpef/Ires e Irap di un reddito minimo, determinato applicando delle percentuali al valore dei beni facenti parte del compendio aziendale;
- il fatto di non poter compensare né chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione.
L'attribuzione del reddito minimo è una presunzione legale relativa a sfavore delle società non operative, che può essere superata in tal modo:
1) presentazione di interpello disapplicativo;
2) utilizzo dei casi di esclusione;
3) utilizzo dei casi di disapplicazione oggettiva.
Relativamente a questo ultimo punto, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11.06.2012 ha previsto sia per le società non operative che per quelle in perdita sistematica , la disapplicazione della normativa nel caso di società in stato di liquidazione che si impegnano alla cancellazione dal Registro delle Imprese, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (causa che si estende al periodo di imposta precedente all'assunzione dell'impegno e a quello successivo, ovvero all'unico periodo d'imposta liquidatorio ex art. 182 DPR 917/1986).
Tale causa di disapplicazione, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 23/E/2012, deve essere verificata all'interno del periodo di osservazione (triennio) e non nell'anno in cui la società va considerata di comodo (quarto periodo di imposta). Ne deriva che lo status di liquidazione dovrebbe già sussistere con riferimento al periodo di imposta oggetto di dichiarazione.
Fonte: Ratio mattino del 6/5/2013 autore Morena Cocci

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