Entro il 12 dicembre l'obbligo: resta aperto il problema degli importi concessi e restituiti. Finanziamenti ai soci al bivio

L'intreccio con il redditometro porta a comunicare il passaggio netto
Uno dei temi più discussi in materia di comunicazione dei finanziamenti dei soci a favore della società, attiene alla corretta gestione dei versamenti eseguiti nel 2012 in presenza di restituzioni eseguite nel medesimo periodo d'imposta. Inoltre alcune richieste del modello in materia di beni in godimento ai soci, come la data di fine concessione, non sembrano di facile indicazione, se la concessione non e' terminata a fine esercizio.
Sul fronte dei finanziamenti eseguiti e resi, l'argomento si presta a diverse interpretazioni anche discordanti. Un dato certo è che le mere restituzioni eseguite nel 2012 di finanziamenti concessi prima del 2012 non vanno comunicate. Depone in tal senso il chiaro disposto dell'articolo 2 del Provvedimento 94904 del 2 agosto 2013 , in cui emerge che il dato sensibile da comunicare è il nominativo del socio persona fisica che ha concesso finanziamenti (o capitalizzazioni) all'impresa e non il dato delle restituzioni dei medesimi movimenti. Quindi se nel 2011 il socio ha eseguito un finanziamento di 10mila euro e nel 2012 la società ha restituito questo finanziamento, nessun dato va comunicato entro il 12 dicembre.
Più delicata è la situazione del finanziamento concesso nel 2012 e nello stesso esercizio in tutto o in parte restituito . Va indicato il dato netto o il dato lordo del finanziamento ? 
A favore della seconda ipotesi depone il dato letterale del citato articolo 2, punto 1, in cui si afferma che vanno comunicati i finanziamenti concessi all'impresa nell'anno di riferimento, mentre non è specificato il fatto che oltre ad essere concessi tali finanziamenti debbano anche sussistere alla data del 31 dicembre 2012. Inoltre, si potrebbe considerare che siccome la comunicazione è finalizzata ad intercettare la capacità contributiva del socio ai fini del redditometro, se egli ha concesso , per ipotesi, a gennaio 2012 un finanziamento di 100.mila euro poi restituito a dicembre 2012, dovrebbe essere in grado di dimostrare l'origine della provvista a gennaio a prescindere dalla circostanza che a dicembre abbia ottenuto la restituzione. Tuttavia vi è una argomentazione convincente anche sul fronte della tesi contraria: si tratta proprio della modalità con cui il dato del finanziamento può essere utilizzato nell'accertamento redditometrico. Infatti, nella Tabella A allegata al Dm 24 dicembre 2012 si afferma testualmente che ai fini del redditometro l'investimento va assunto al netto dei disinvestimenti effettuati nell'anno, senza specificare se questi disinvestimenti devono essersi realizzati prima o dopo l'investimento stesso. Se, quindi, ai fini del redditometro il dato sensibile è dato da "finanziamento meno restituzione", appare più sensato indicare il dato netto, e se la restituzione fosse integrale, non indicare nulla. La questione è però opinabile per cui si auspica un chiarimento dell'agenzia delle Entrate.
Altro elemento che stimola il dibattito è capire cosa indicare quando sono stati eseguiti finanziamenti sia nel 2012, sia in periodi precedenti, e nel 2012 sono state eseguite anche restituzioni parziali di questi finanziamenti. In assenza di specificazioni a quali finanziamenti vanno imputate le restituzioni? 
La soluzione del problema è fondamentale se si opta per indicare il finanziamento al netto delle restituzioni, poiché se viene restituito un finanziamento di anni pregressi, non deve essere operata alcuna nettizzazione di quello concesso nel 2012. Si veda questo esempio: il socio Rossi ha concesso un finanziamento alla società di 10mila nel 2011 e altri 10mila nel 2012. 
Nel 2012 la società ha restituito la somma di 10mila euro senza specificare a quale finanziamento tale somma fa riferimento. In base all'articolo 1193 del Codice civile se non viene specificato a quale debito si riferisce il pagamento, deve intendersi che esso sia riferito a quello scaduto e se i debiti sono entrambi scaduti il pagamento va imputato a quello più oneroso ed infine, a parità di onerosità, come nell'esempio, va imputato a quello più antico. Quindi, nel nostro esempio la restituzione va riferita al finanziamento del 2011, il che comporta che quello del 2012 va certamente inserito nella comunicazione.
Infine, un'annotazione sulla data di inizio e fine concessione per il modello di beni in godimento ai soci. Le istruzioni al rigo BG03 del Modello per la comunicazione segnalano come campo obbligatorio sia l'inizio che la fine della concessione, quindi qualcosa occorre indicare. Spesso risulta complicato individuare l'inizio di un godimento che, magari, si perde nel tempo, come non risulta chiaro cosa indicare quale fine della concessione se al 31 dicembre 2012 essa non è affatto ultimata. Una soluzione pragmatica potrebbe essere indicare generalmente quale data di inizio il 1° gennaio 2012 e data di fine il 31 dicembre 2012.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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