Errati o insufficienti versamenti diritto annuale CCIAA

Il Ministero dello Sviluppo Economico rivede le interpretazioni fornite con circolare 3578/C alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E in merito all’insufficiente versamento dell’imposta e della maggiorazione nel “termine lungo” e all’efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti.
In particolare, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell’importo non versato.
Pertanto, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Non rileva se l’impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione, o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.
Alla luce di tale interpretazione è stato superato l’orientamento, dettato con la circolare n. 3587/C, in merito alla applicazione della sanzione a tutti i versamenti del diritto annuale parziali effettuati oltre il termine di scadenza, compresi quindi anche i versamenti effettuati, nel termine prescritto, senza applicazione dello 0,40%.
Uniformandosi all’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2013, sarà consentito all’impresa, che abbia effettuato il versamento incompleto, di regolarizzare la propria posizione (ravvedimento breve) eseguendo il pagamento nel termine di 30 giorni dalla scadenza del “termine lungo”.
Laddove l’impresa non abbia versato alcun importo, né entro il 16.06 né entro il 16.07, il temine ultimo entro il quale poter utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza cioè il 16.06 dell’anno successivo.
Fonte: Circolare di aggiornamento Ratio del 11 11 2013

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