Finanziamenti alle società. Le prime indicazioni sugli obblighi di segnalazione in caso di vendite di partecipazioni

Comunicazione per l'ex socio
Dati da inviare se in una cessione il credito resta al vecchio proprietario
A pochi giorni dalla scadenza del 12 dicembre sulla comunicazione dei finanziamenti dei soci, una problematica che fa ancora discutere attiene all'ipotesi di cessione di partecipazioni da parte di soggetti che precedentemente avevano eseguito un finanziamento. La questione può essere esaminata in diverse articolazioni: in primo luogo il finanziamento può essere avvenuto prima del 2012 e nel 2012 è stata ceduta la partecipazione; in secondo luogo, sia il finanziamento che la cessione possono essere state eseguiti nel 2012. Inoltre può manifestarsi sia il caso della cessione di partecipazioni in cui il socio cedente non trasferisce all'acquirente il credito per il finanziamento, sia il caso contrario in cui il finanziamento sia stato trasferito con la cessione delle partecipazioni.
Quando viene ceduta una partecipazione che incorpora un credito da finanziamento precedente, viene eseguito un negozio giuridico complesso rappresentato da una cessione di partecipazione vera e propria e da una cessione di credito, la quale dovrebbe essere sempre notificata al debitore ceduto ai sensi dell'articolo 1264 Codice civile, affinché il trasferimento dello stesso credito sia efficace. Al riguardo, secondo la Ctr Piemonte (sentenza 28/27/2011) per calcolare la plusvalenza insita nella cessione è necessario nettizzare il corrispettivo della cessione dell'importo del credito da finanziamento che costituisce un mero rimborso al socio cedente senza che per costui si verifichi alcun incremento patrimoniale.
Non serve la comunicazione
Relativamente alla comunicazione dei finanziamenti in scadenza il 12 dicembre, ci si chiede quale sia il corretto comportamento nel caso in cui il finanziamento sia avvenuto prima del 2012 e nel 2012 l'acquirente sia divenuto anche finanziatore della società, quale conseguenza dell'acquisto della partecipazione. Sul punto si ritiene che nessuna comunicazione debba essere eseguita dalla società, in quanto l'evento che la rende necessaria è il finanziamento eseguito nel 2012, e nel caso in oggetto ciò non è avvenuto. Questo non significa che l'operazione sia irrilevante dal punto di vista della verifica redditometrica poiché la cessione conosciuta dall'agenzia delle Entrate costituirà per il cedente un disinvestimento, e al contrario per l'acquirente un investimento.
Ora ipotizziamo, invece, che sia il finanziamento sia la cessione della partecipazioni siano eventi accaduti nel 2012. La questione è opinabile, ma anche in questo caso non va segnalata alcuna operazione nella comunicazione del 12 dicembre. A sostegno di tale tesi vi è una argomentazione simile a quella secondo la quale un finanziamento restituito integralmente non dovrebbe essere segnalato nella comunicazione. Il socio cedente ha ottenuto dal socio acquirente il rimborso del finanziamento insieme alla cessione della quota, e quindi ai fini del redditometro il suo investimento è pari a zero. In ossequio alla tesi secondo cui i finanziamenti rimborsati non vanno segnalati (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 novembre), nessuna comunicazione dovrà essere inviata poiché la restituzione è avvenuta nello stesso periodo d'imposta dell'investimento, anche se chi l'ha eseguita non è il debitore (società) ma l'acquirente del credito. La società non dovrebbe comunicare nemmeno il nominativo dell'acquirente poiché costui non ha eseguito, nei confronti della stessa società, né un finanziamento né una capitalizzazione, e inoltre l'operazione è già monitorata dall'Anagrafe tributaria. Pertanto un accertamento redditometrico potrebbe essere innescato in capo all'acquirente proprio in ragione dell'avvenuto investimento.
Serve la comunicazione
Resta l'ipotesi del finanziamento eseguito nel 2012 cui segue, sempre nel 2012, una cessione di partecipazioni nella quale non viene ceduto il credito da finanziamento che resta in capo all'ex socio. Tale situazione desta qualche problema sotto il profilo della liceità, poiche ne consegue che un soggetto non più socio risulta creditore per un finanziamento a una società e ciò potrebbe risultare in contrasto con la delibera Cicr 1058 del 19 luglio 2005, anche se l'articolo 2 comma 2 di tale delibera tollera il caso del finanziamento acquisito dalla società da parte di un terzo non socio, a condizione che derivi da contratto dal quale risulti la natura dell'operazione.
Tornando alla comunicazione si è del parere che in tale ipotesi la società debba segnalare il nominativo dell'ex socio cedente nella veste di finanziatore. Vero è che al momento di invio della comunicazione il soggetto segnalato non è più socio, ma egli rivestiva tale qualifica quando il finanziamento è stato eseguito, e questa è un'operazione che quando si è manifestata non è stata portata a conoscenza dell'Agenzia.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

Commenti