Finanziamenti dei soci. I nodi da sciogliere

LE RESTITUZIONI
La norma parla di finanziamenti o capitalizzazioni «concessi» all'impresa, senza specificare se questi debbano essere al netto delle restituzioni (si veda Il Sole 24 Ore del 11 e 26 ottobre 2013 e del 5 novembre 2013).
Letteralmente sembrerebbe intendere solo i versamenti effettuati alla società, ma considerando che la finalità del nuovo adempimento è la «ricostruzione sintetica del reddito» dei soci delle società da parte dell'Agenzia delle entrate, potrebbero essere considerate anche le restituzioni. Se le Entrate sceglieranno questa strada, però, dovranno chiarire, ad esempio, come dovrà compilare la comunicazione relativa al 2013 il socio che nel 2013 preleva dalla società l'intero finanziamento soci che ha versato nel 2012, considerando che nel modello non va riportato il saldo dei versamenti effettuati negli anni precedenti.
IL LIMITE
Il provvedimento delle Entrate obbliga l'impresa a comunicare i dati di chi ha «concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro». Dovrebbe essere chiarito dall'Agenzia delle entrate, prima possibile, se i 3.600 euro annuali di finanziamenti o capitalizzazioni debbano essere riferiti all'impresa nel suo complesso ovvero al singolo socio della società o familiare dell'imprenditore, che effettua il versamento. Ad esempio, in presenza di due soci che hanno finanziato la società per 2.000 euro ciascuno, i loro dati andrebbero inviati solo se il limite dei 3.600 euro fosse riferito alla società (si veda Il Sole 24 Ore del 13 novembre 2013).
L'INDICAZIONE
In assenza delle "istruzioni" al modello, dovrebbe essere chiarito dalle Entrate se nel rigo BG10 della comunicazione debba essere indicata la somma di tutti i versamenti effettuati nell'anno, seppur suddivisa per ciascuna tipologia di apporto (finanziamenti o capitalizzazioni) ovvero se debbano essere riportati tutti i singoli versamenti dell'anno. Il dubbio nasce dal fatto che nel rigo BG03 è riportata la casella "data del finanziamento o della capitalizzazione", la quale potrebbe essere riferita alla data dell'accordo/contratto (anche orale) o del verbale che ha dato il via ai versamenti (anche molti anni fa), alla data del primo o dell'ultimo versamento del 2012 ovvero alla data di ogni versamento del 2012. In quest'ultima ipotesi, dovrebbero essere riportati tutti i singoli apporti e non la loro somma annuale (seppur suddivisa tra finanziamenti e capitalizzazioni).
I SEMPLIFICATI
"Finanziamenti" dei familiari dell'imprenditore alla ditta o dei soci alla società di persone vanno comunicati entro il 12 dicembre 2013 anche se non si addotta, per obbligo o per opzione, la contabilità ordinaria, ma si applica un regime più semplice, come quello dei minimi, delle nuove iniziative, dei residuali o delle imprese minori. Le somme versate alle società commerciali dai soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci non risulti versamento fatto ad altro titolo. Se la misura degli interessi «non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale», che da gennaio 2012 è del 2,5 per cento. Nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento, si presume dato a mutuo fruttifero e gli interessi si considerano percepiti dal socio annualmente, con l'obbligo di assoggettarli a ritenuta d'acconto del 20% e di tassarli ad Irpef in Unico PF.
Fonte: Il sole 24 ore

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